Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7544 del 15/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7544 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HU HUI LONG N. IL 29/12/1973
HU XIAOCHUN N. IL 06/11/1975
avverso la sentenza n. 3356/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 9..06erTra A n ;e Pecy;
che ha concluso per .. Cl__ Ma hl Yvv■ 5 C

(Pt. ,) .

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 14 gennaio 2015, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, del 15 marzo 2012,
dichiarava di non doversi procedere nei confronti di Hu Hui Long e Hu Xiaocun
relativamente al capo H dell’imputazione per estinzione del reato per
prescrizione, e rideterminava la pena nei loro confronti in mesi 11 e giorni 10 di
reclusione ciascuno, confermava nel resto (esercizio abusivo di una professione,
commercio o somministrazione di medicinali guasti, somministrazione di

sostanze velenose, illecita importazione e commercio di farmaci senza la
prescritta autorizzazione).
2. Hu Hui Long e Hi Xiaocun propongono ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, commal,
disp. att., c.p.p.
2. 1. Violazione dell’ad 606, comma 1, lettera B ed E per omessa
motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati nei capi di
imputazione.
La Corte di appello richiama la cassazione e non analizza i motivi di
gravame. L’impugnata sentenza sottolinea ripetutamente il fatto storico che ha
portato alla condanna dei due imputati, non spendendo una sola parola su
quanto prospettato dalla difesa.
2. 2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lettera B ed E, per motivazione
omessa, illogica e contraddittoria in ordine alla commisurazione della pena a
norma dell’art. 133 cod. pen.
La pena doveva essere quella del minimo edittale poiché gli imputati
hanno chiuso il locale, e attualmente svolgono altra e diversa attività lavorativa,
e l’unico precedente di uno degli imputati risaliva al 2003; la Corte di appello non
fa nessun riferimento ai parametri dell’art 133 del cod. pen., e non ha tenuto
quindi conto della condotta contemporanea o susseguente al reato e delle
condizioni di vita individuali, familiari e sociali del reo.
Hanno quindi chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

C24541312490

I

medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, illecita detenzione di

3. I ricorsi sono inammissibili perché non specifici sui motivi di
impugnazione.
Il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al
medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione
deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod.
proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di
inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione
asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente

263541).
Sul primo motivo di omessa motivazione sulla responsabilità
(sussistenza dei reati contestati) i ricorrenti si limitano ad enunciare il motivo
senza minimamente individuare le parti della sentenza da criticare, o i punti
omessi ritenuti necessari per l’affermazione della responsabilità (con doppia
conforme).
Sul secondo motivo, la misura della pena, la sentenza della Corte di
appello dì Milano, risponde sul motivo di appello con esaustiva motivazione,
ovvero : “…la richiesta difensiva di contenere la pena nel minimo non può
trovare accoglimento attesa la pervicacia nell’agire illecito, la dimensione
imponente dell’attività organizzata in coppia, ed il precedente specifico in capo
all’imputato per fatto commesso a Milano nel 2003”.
Tale motivazione non può considerarsi contraddittoria e neanche
manifestamente illogica; la dimensione del fenomeno reiterato nel tempo in scala
non certo irrilevante, in coppia, sono elementi validi e concreti, logici, utilizzati
dalla Corte di appello per la misura della pena; nessuna critica concreta alla
motivazione propongono i ricorrenti; si limitano a riproporre i motivi dell’ appello.
Alla dichiarazione di inammissibilità derivano la condanna alle spese e la
condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende di € 1.000,00.

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.120 Att:scay.

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illogica. (Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015 – dep. 13/05/2015, Mota e altri, Rv.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso il 15/12/2015

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