Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7543 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 7543 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, DDA;
avverso l’ordinanza emessa il 16 luglio 2013 dal tribunale del riesame di
Lecce nei confronti di Taurino Nicola, nato a Taranto il 22.10.1984;
udita nella udienza in camera di consiglio del 28 gennaio 2014 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento de/processo
Con ordinanza del 12 giugno 2013 il Gip del tribunale di Lecce dispose la
misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Taurino Nicola, in
riferimento al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, nonché a plurimi reati
di cui all’art. 73 d.p.R. 309 del 1990.
Il tribunale del riesame di Lecce, con l’ordinanza in epigrafe, annullò
l’ordinanza del Gip limitatamente al solo episodio di spaccio di cui al capo Hn)
della contestazione, confermando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai rimanenti reati contestati, nonché la presenza della esigenza cautelare data dal pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce della
partecipazione dell’indagato al reato associativo e della sostanziale dedizione
giornaliera ed .esclusiva ad attività di spaccio. Dispose invece la sostituzione
della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce propone ricorso per cassazione avverso la detta ordinanza nella parte in cui dispone la sostituzione della custodia cautelare in carcere, deducendo mancanza o manifesta il-

Data Udienza: 28/01/2014

logicità della motivazione in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen. e 110 cod.
• pen. In particolare osserva che all’indagato è attribuito un numero notevole di
reati fine e che lo stesso è gravato da un precedente. Il tribunale del riesame ha
però valorizzato ai fini della scelta della misura il fatto che il consistente numero di reati di spaccio dimostrava che egli aveva nel contesto associativo un ruolo meramente subordinato ed esecutivo ed una posizione estranea alle logiche
decisionali e gestionali, nonché il fatto che le condotte illecite sono state commesse al di fuori dell’abitazione. Lamenta il ricorrente che si tratta di motivazione manifestamente illogica perché non tiene conto del numero impressionante di condotte oggetto di contestazione, del ruolo di coordinamento spesso assunto, del pieno inserimento nel contesto associativo. Inoltre è manifestamente
illogico ritenere che l’esecutore materiale di un delitto, in quanto estraneo al
processo decisionale, si troverebbe in una posizione meno pesante che può incidere sui criteri normativi di scelta della misura. Del resto la pregnanza, nel caso di specie, del rischio di reiterazione dei reati si evince anche dal fatto che
l’ordinanza genetica aveva evidenziato la pervicacia delle condotte e le interrelazione tra i soggetti del sodalizio, indicative della capacità a delinquere e della
prognosi negativa sulla osservanza delle prescrizioni imposte. Assai debole logicamente è infine l’osservazione circa il fatto che le condotte di spaccio sono
state poste in essere fuori dell’abitazione. Secondo il ricorrente la misura cautelare in carcere era l’unica adeguata in considerazione dei caratteri professionali
della attività delittuosa e della indifferenza dell’indagato per i danni cui esponeva gli acquirenti della sostanza stupefacente.
Motivi della decisione
Il ricorso si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze
processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato.
Innanzitutto, i motivi di ricorso appaiono per lo più diretti ad affermare la
sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, e quindi la
sussistenza dell’esigenza cautelare (che non è in discussione in questa sede),
piuttosto che a specificare i motivi per i quali nella specie la misura detentiva
degli arresti domiciliari sarebbe inadeguata. In ogni caso, il tribunale del riesame ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le
quali ha ritenuto non necessaria la custodia cautelare in carcere ed adeguata la
detenzione domiciliare, osservando: – che l’indagato, sebbene non incensurato,
non aveva precedenti penali specifici, essendo stato condannato una sola volta
per un furto commesso nel 2005; – che, come poteva ricavarsi del consistente
numero di reati commessi, egli aveva nella associazione criminale una posizione gerarchicamente subordinata e di totale estraneità alle logiche decisionali e
gestionali della stessa; – che le condotte illecite erano state poste in essere
dall’indagato fuori dalla propria dimora; – soprattutto, che nulla consentiva, allo
stato, di formulare una prognosi negativa sulla futura osservanza, da parte del
medesimo, delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari.
Quest’ultima, decisiva, osservazione, del resto, non è stata fatto oggetto di specifica censura nel ricorso del PM.
)”/

-2

-3-

II ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28
gennaio 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA