Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 754 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 754 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOURE BAYENIASS nato il 01/01/1970
avverso la sentenza del 02/07/2015 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Data Udienza: 24/10/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 02/07/2015,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI,
in data 11/10/2012, nei confronti di TOURE BAYENIASS confermava la condanna
in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP rideterminando la pena.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato con specifico riferimento alla sussistenza del dolo .
cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità
dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o
più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli
elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è
inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c)
c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi
mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2016
Il motivo è inammissibile perché generica. Tra i requisiti del ricorso per