Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 754 del 14/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 754 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIULLA GIOVANNI N. IL 05/07/1966
avverso l’ordinanza n. 22/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
23/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/si:n:C*4e le conclusioni del PG Dott. Roeen,164.eQ2s,
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 14/10/2013

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina, deliberando in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da Ciulla Giovanni
diretta a conseguire la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa da quel giudice il 23 novembre 2010 e divenuta irrevocabile il 20
maggio 2011, previa declaratoria della nullità della notifica dell’estratto contumaciale in quanto eseguita presso il domicilio eletto anziché nel luogo ove l’imputato era

1.1 II giudice dell’esecuzione ha motivato la propria decisione, avendo rilevato,
dall’esame degli atti del procedimento di cui alla sentenza di condanna oggetto dell’istanza, che la stessa, in effetti, non doveva essere notificata per estratto al Ciulla, in quanto lo stesso, all’epoca detenuto, aveva espressamente rinunciato a comparire all’udienza del 23 novembre 2010 e la motivazione della sentenza era stata
tempestivamente depositata il 30 novembre 2010, entro il termine di trenta giorni
stabilito dal giudicante, sicché del tutto correttamente era stata dichiarata la irrevocabilità della sentenza, mentre l’istanza di restituzione non poteva trovare accoglimento avendo l’istante avuto effettiva conoscenza del procedimento e volontariamente rinunciato a comparire.

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il Ciulla
per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento.
Nel ricorso si deduce che l’omessa notifica della sentenza all’imputato contumace costituisce una grave violazione del diritto di difesa e che illegittimamente era
stata rigettata la richiesta di restituzione nel termine, richiedendo una decisione in
tal senso – in base alla nuova formulazione dell’art. 175 comma 2 cod. proc. pen. – il
positivo accertamento di due presupposti – l’effettiva conoscenza del procedimento o
del provvedimento e la volontaria rinuncia a comparire, laddove entrambi i requisiti
non sussistono nel caso in esame.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi non specifici.
Le deduzioni difensive sviluppate nel ricorso, risultano prescindere infatti dall’apparato argomentativo, logico e coerente, sviluppato dal giudice dell’esecuzione e
si risolvono in una generica affermazione di fondatezza della propria istanza ex art.
175 cod. proc. pen., motivatamente disattesa dal giudice di merito.

A

ristretto in regime detentivo per altra causa

1.1 In particolare il ricorrente nel richiedere l’annullamento della decisione impugnata, muove dal presupposto che la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Messina il 23 novembre 2010 sarebbe stata deliberata nella contumacia
del Ciulla, senza considerare che avendo il predetto imputato espressamente rinunciato a comparire a tale udienza – così come accertato dal giudice dell’esecuzione e
non contestato in ricorso – la sua condizione non era assimilabile a quella dell’imputato contumace, sicché allo stesso non era dovuta la notifica dell’estratto contumaciale (in termini Sez. 1, n. 16919 del 09/01/2009 – dep. 21/04/2009, Del Tosto, Rv.

Avendo quindi il Ciulla avuto effettiva conoscenza del procedimento promosso
nei suoi confronti e volontariamente rinunciato a comparire, del tutto legittimamente è stata rigettata la sua richiesta ex art. 175 cod. proc. pen..

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero
in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del
2000) – al versamento alla Cassa delle ammende di una somma congruamente determinabile in C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.

243543).

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