Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7538 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7538 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di CAGLIARI in proc. c/

– LOI PASQUALE, n. 8/03/1945 a QUARTU SANT’ELENA

avverso la sentenza del GIP presso il tribunale di CAGLIARI in data 5/02/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa M. G. Fodaroni, depositate in data 9/08/2013, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, con trasmissione degli atti
al tribunale di Cagliari per l’ulteriore corso;

Data Udienza: 21/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/02/2013, depositata in pari data, il GIP presso il tribunale
di CAGLIARI pronunciava sentenza di proscioglimento, in esito a richiesta di
emissione di decreto penale di condanna, nei confronti di LOI PASQUALE,
imputato del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed

per come meglio descritta nel capo di imputazione), con la formula “perché il
fatto non costituisce reato”.

2. Ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di CAGLIARI, impugnando la sentenza predetta,
deducendo due motivi di ricorso, che, stante la loro intima connessione, possono
essere unitariamente trattati e di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, il PG ricorrente, in particolare, l’inosservanza ed errata applicazione
degli artt. 2 legge n 638/83, 129, 459, comma 3, c.p.p., in relazione all’art. 606,
lett. b), cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, ex art. 606, lett. e), c.p.p.
Rileva il PG ricorrente che il GIP ha prosciolto l’imputato per difetto dell’elemento
psicologico, ritenuto carente per tre ordini di ragioni: a) l’importo delle somme
non versate, considerato modesto; b) il periodo alquanto breve dell’omesso
versamento; c) le modalità di compilazione del MOD. DM 10.
Si duole, in sintesi, il ricorrente che il GIP, così motivando, sarebbe incorso in un
errore di diritto, in quanto, a fronte della richiesta di emissione del decreto
penale, si sarebbe dovuto limitare a constatare l’omesso versamento delle
ritenute previdenziali, nonostante l’avviso e la diffida all’adempimento ricevuti
dal destinatario, non essendogli consentita un’ulteriore ed opinabile attività di
apprezzamento ed approfondimento, non consentita in una pronuncia ex art. 129
c.p.p., come più volte precisato da questa Corte di legittimità.

2.2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, infine, con il parere depositato,
nell’aderire all’impugnazione proposta dal PG ricorrente, ha richiamato la
giurisprudenza di questa Corte che esclude che il GIP possa prosciogliere
l’imputato, richiesto di emettere il decreto penale di condanna, quando la prova
sia mancante, insufficiente o contraddittoria. Nel caso in esame, diversamente, il
2

assistenziali (artt. 81 cpv c.p., 2, comma 1 e comma 1 bis, legge n. 638/1983,

GIP, pur riconoscendo la sussistenza dell’elemento oggettivo, ha ritenuto dubbia
la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, in relazione all’importo delle
ritenute omesse ed al possibile verificarsi di un non meglio qualificato disguido
nella compilazione del mod. DM 10, valutando la prova come “contraddittoria e
comunque incerta”, apoditticamente asserendo l’inutilità di un approfondimento
dibattimentale. Inoltre, evidenzia il PG presso questa Corte, la motivazione
sentenza sarebbe ulteriormente censurabile per illogicità e contraddittorietà, per

del modesto importo delle ritenute omesse che del breve periodo
dell’inadempimento, a fronte di elementi oggettivi di segno contrario (omesso
versamento di oltre 1161,00 euro; ripetersi della condotta omissiva per un
bimestre); infine, ancora, per aver ritenuto sussistere il dubbio sulla volontarietà
della condotta in virtù di un non meglio definito disguido nella compilazione del
mod. DM 10.

3.

Con memoria depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data

14/01/2014, la difesa del ricorrente, nel contestare la fondatezza del ricorso del
PG, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.

5. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice per le
indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui
confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l’emissione di decreto penale di
condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 cod.
proc. pen., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della
prova ai sensi dell’art. 530, comma secondo, stesso codice, alle quali, prima del
dibattimento – non essendo stata la prova ancora assunta – l’art. 129 non
consente si attribuisca valore processuale (Sez. U, n. 18 del 09/06/1995 – dep.
25/10/1995, P.G. in proc. Cardoni, Rv. 202375; Conf. Sez. Unite, 9 giugno 1995
n. 19, 20, 21, 22, rispettivamente in proc. Omenetti, Valeri, Solustri e Tupputi).
Ne discende, dunque, che l’eventuale necessità di approfondimento del quadro
probatorio impone la restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell’art. 459, comma
terzo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 29538 del 27/06/2013 – dep. 10/07/2013, Pg
in proc. P., Rv. 256149).

3
)

(

aver fondato il dubbio sulla sussistenza dell’elemento psicologico sia tenuto conto

6. Tanto premesso, può convenirsi con il PG ricorrente circa l’illegittimità della
sentenza impugnata per violazione delle richiamate norme, atteso che nel caso
di specie, non risultava evidente che il fatto addebitato non costituisse reato (ciò
che avrebbe legittimato l’adozione della sentenza di proscioglimento ex art. 129,
comma secondo, cod. proc. pen.), in quanto il GIP, pur riconoscendo la
sussistenza dell’elemento oggettivo, ha ritenuto dubbia la sussistenza

ed al possibile verificarsi di un non meglio qualificato disguido nella compilazione
del mod. DM 10, valutando la prova come “contraddittoria e comunque incerta”,
così violando la disciplina normativa e la chiara esegesi che della stessa è stata
più volte operata da questa Corte.
Ne consegue che l’insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico
dell’imputato e, quindi, l’eventuale necessità di approfondimento del quadro
probatorio, impone la restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell’art. 459, comma
terzo, cod. proc. pen., sicché deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi
in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte.

7.

L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio, con

trasmissione degli atti al Tribunale di CAGLIARI per il prosieguo ai sensi dell’art.
459, comma terzo, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di CAGLIARI.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014
Il

nsigliere est.

Il Presidente

dell’elemento psicologico del reato, in relazione all’importo delle ritenute omesse

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