Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7537 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7537 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
– BOCCHER FRANCO, n. 9/09/1963 a BORGO VALSUGANA
– BOCCHER LUCIANO, n. 26/06/1936 a BORGO VALSUGANA

avverso la sentenza del GUP presso il tribunale di TRENTO in data 27/03/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Roberto Aniello, depositate in data 9/08/2013, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 21/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/03/2012, depositata in data 5/04/2012, il GUP presso il
tribunale di TRENTO applicava ai ricorrenti BOCCHER FRANCO e LUCIANO la
pena sospesa di anni uno e mesi uno di reclusione per i reati loro rispettivamente
ascritti, disponendo la confisca del denaro e della pala meccanica in sequestro ed

appartenente a terzi, riservandosi di provvedere in separato procedimento sugli
autocarri in sequestro ed ordinando, infine, il dissequestro dei macchinari a e
cumuli di materiale; condannava i ricorrenti alla spese della parte civile.

2. Giova ricordare che ad entrambi i ricorrenti era contestata, rispettivamente, la
violazione degli artt. 110 ed 81 cpv, c.p., 260, 256, comma 1, lett. A), comma 3
e 258, comma 4, d. Igs. n. 152/2006 (imputazione sub 1, come meglio
specificata in rubrica); inoltre, al solo BOCCHER FRANCO, era stato contestato il
reato di cui agli artt. 81, cpv, c.p. e 256, commi 1 e 4, d. Igs. n. 152/06
(imputazione sub 2, come meglio specifica in rubrica).

3.

Hanno proposto personalmente tempestivo ricorso BOCCHER FRANCO e

LUCIANO, impugnando la sentenza predetta, deducendo un unico motivo di
ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Deducono, in particolare, la contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sia con riferimento al
testo della sentenza impugnata, sia con riferimento ad altri atti processuali (capo
di imputazione e verbale di sequestro preventivo).
Si dolgono, in particolare, i ricorrenti per avere il giudice, con l’impugnata
sentenza, disposto la confisca (facoltativa) di una pala meccanica LIEBHERR 544
plus tg. ADT 123 in quanto operante in una cava considerata illegittima.
Tale motivazione sarebbe errata, illogica e contraddittoria, sia con riferimento al
testo della sentenza che con riferimento agli atti processuali.
Con riferimento al testo della sentenza, se rapportata al dissequestro degli altri
beni che si trovavano presso il medesimo impianto (il pericolo della disponibilità
dei beni deve valere per tutti i beni relativi all’impianto di loc. Campagna di
Puisle, non solo per la pala meccanica), sicchè al dissequestro dei macchinari di
lavorazione dei rifiuti e dei cumuli dei materiali avrebbe dovuto accompagnarsi il
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il dissequestro e la restituzione di ogni immobile ancora sequestrato

dissequestro della pala meccanica che li movimentava e che alimentava i
materiali dissequestrati.
Con riferimento agli atti processuali, la contraddittorietà emergerebbe rispetto
allo stesso capo di imputazione ed al verbale di sequestro, che chiariscono come
la pala non si trovasse affatto né avesse operato in una discarica, ma presso
l’impianto di recupero rifiuti sito in loc. Campagna di Puisle, sicchè il giudice
sarebbe stato tratto in inganno dal fatto che nel procedimento penale si era

Borgo Valsugana, capo 1, lett. a) e c).

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, infine, con il parere depositato,
ha rilevato che la confisca è stata motivata dal giudice in relazione alla
circostanza che la pala meccanica fosse funzionale solo alal coltivazione della
discarica; trattandosi di confisca facoltativa di un bene asservito alla
commissione del reato, essa era certamente consentita dall’art. 240 c.p.; non
esisterebbe per il PG, alcuna contraddizione con il dissequestro di altri beni,
rispetto ai quali non è stato ravvisato il nesso strumentale con il reato
commesso; per il resto, il ricorso conterrebbe censure meramente fattuali, come
tali non deducibili in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.

6. Premette il Collegio che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che,
con riferimento alla confisca facoltativa, sia quando si debba provvedere in sede
di sentenza di condanna, sia quando si verta in ipotesi di sentenza su accordo
delle parti, l’applicazione della misura di sicurezza non è affidata alla
discrezionalità del giudice, dovendo invece questi dar conto con puntuale
motivazione della particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato in base
alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento
della cosa medesima nella disponibilità del reo: tale giudizio, peraltro, può essere
formulato anche con rapporto alle caratteristiche della personalità del reo e alle
modalità di commissione del crimine (Sez. 4, n. 21703 del 05/04/2005 – dep.
08/06/2005, Moukhtar, Rv. 231559). A tal fine, il concetto di cose che servirono
a commettere il reato ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen., secondo la
prevalente giurisprudenza di questa Corte, deve essere inteso come implicante
un rapporto causale diretto ed immediato tra la cosa ed il reato nel senso che la
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discusso anche di due distinte discariche site in località diversa (loc. Fastro di

prima risulti indispensabile per l’esecuzione del secondo, ciò in quanto il
presupposto della confisca va ravvisato nella pericolosità della cosa che
necessariamente postula l’ulteriore requisito dell’uso necessario della stessa per
commettere il reato (Sez. 6, n. 10106 del 06/06/1994 – dep. 24/09/1994.
Violato, Rv. 199559). A ciò si aggiunga, come già evidenziato da questa stessa
Sezione, che la confisca facoltativa di cui all’art. 240, comma primo, cod. pen. è
legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel

rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, che riveli
l’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività punibile (Sez. 3, n. 11603 del
06/03/2012 – dep. 26/03/2012, Criscuolo, Rv. 252496).

7. Tanto premesso, dev’essere precisato che il GUP ha disposto la confisca
facoltativa del mezzo in questione (pala meccanica), procedendosi per il reato di
cui all’art. 256, commi 1 e 4, d. Igs. n. 152/2006 (attività di raccolta di rifiuti in
assenza di autorizzazione e comunque un’attività di recupero di rifiuti in totale
difformità dalle prescrizioni poste dalla vigente normativa e contenute e
richiamate negli atti autorizzativi: v. capo 2, ascritto al solo BOCCHER FRANCO);
il GUP ha rilevato che la confisca, in quanto facoltativa, deve discendere in
termini di apprezzamento discrezionale dalla previsione del potenziale pericolo
del permanere nella disponibilità dei mezzi nella disponibilità degli attuali
ricorrenti, nei termini di cui all’art. 240, comma 1, c.p.; in virtù di ciò, ha
ritenuto come non vi fossero dubbi che la richiesta del PM di confisca andasse
accolta per la pala meccanica, funzionale solo alla coltivazione della discarica in
cui è collocata, così distinguendo la condizione di tale “res” da quella degli altri
beni in sequestro (camion ed impianto di frantumazione).
In sintesi, dunque, il GUP ha disposto la confisca facoltativa, ritenendo che la
pala meccanica in sequestro fosse potenzialmente pericolosa ove restituita ai
ricorrenti, in quanto funzionale solo alla coltivazione della discarica in cui si
trovava collocata.

8.

In sede di ricorso, diversamente, i ricorrenti hanno allegato al ricorso

documentazione facente parte del fascicolo processuale di merito (in particolare,
l’istanza di utilizzo della pala in sequestro in altri siti, nella specie per l’impiego,
in sostituzione di altra pala meccanica, presso lo stabilimento della Acciaieria
Valsugana S.p.A. per il carico delle scorie di acciaieria sui camion che
trasportano il rifiuto nei centri autorizzati) da cui, diversamente, risulta che la
pala non risultasse funzionale solo alla coltivazione della discarica di via Puisle,
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senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un

ma fosse impiegabile (ed effettivamente impiegata) in altre lecite finalità; tanto
è vero che, lo stesso PM, con provvedimento emesso il 27 gennaio 2011, in
accoglimento dell’istanza autorizzava l’utilizzo della pala meccanica per tali
finalità (v. anche verbale operazioni compiute dal CFS in data 9/03/2011, in cui
si da atto del trasferimento del mezzo dal sito ove si trovava in sequestro al sito
di via Borgo Valsugana, sede delle Acciaierie Valsugana S.p.A.

secondo cui la confisca facoltativa andava disposta in quanto la pala meccanica
fosse funzionale solo alla coltivazione della discarica, sia effettivamente
contraddittoria, risultando il vizio dagli altri atti del processo, non solo
specificamente indicati, ma anche allegati ai motivi di gravame. Ed invero, come
già precisato da questa Corte, la condizione della specifica indicazione degli “altri
atti del processo”, con riferimento ai quali, nella nuova formulazione dell’art.
606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dall’art. 8 della L. 20
febbraio 2006 n. 46, può essere configurato il vizio di motivazione denunciabile
in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad
esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in
copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito),
purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione
ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di
inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli arte. 581, comma
primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006 – dep.
07/06/2006, Capri ed altri, Rv. 233773). Nel caso di specie, pur esistendo un
nesso strumentale tra la pala meccanica e il fatto addebitato, che riveli la
probabilità del ripetersi di un’attività punibile, quanto emerge dagli atti è idoneo
a dimostrare la possibilità di un utilizzo alternativo “lecito” della pala medesima,
imponendosi, pertanto, una nuova prognosi finalizzata a verificare se la
disponibilità del mezzo possa favorire la commissione di ulteriori reati, prognosi
da effettuarsi attraverso l’accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità
fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla “res”
nella realizzazione dell’illecito, sia delle modalità di realizzazione del reato
medesimo sia, infine, come emerso, della possibilità di un uso alternativo lecito
della res.

10. L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata – limitatamente alla
statuizione relativa alla confisca della pala meccanica – con rinvio al tribunale di

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9. Ritiene il Collegio che, alla luce di quanto sopra, la motivazione del GUP,

Trento che si atterrà, nel motivare l’esercizio del suo potere discrezionale in
materia di confisca facoltativa, a quanto sopra stabilito da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca della pala meccanica,
con rinvio al Tribunale di TRENTO per l’ulteriore corso.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014

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