Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7535 del 19/02/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7535 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DUCHINI DINO N. IL 05/03/1960
avverso l’ordinanza n. 2331/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
22/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/02/2016

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4/6/2012, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice
dell’esecuzione, respingeva l’istanza di Dino Duchini, condannato alla pena di
anni 30 di reclusione, di applicazione dell’indulto ai sensi della legge 241 del
2006 sulla pena determinata con provvedimento di esecuzione pene concorrenti
emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano in data 19
giugno 2007.

Il provvedimento veniva impugnato da Duchini con ricorso per

cassazione. Il giudice di legittimità qualificava il ricorso come opposizione e
trasmetteva gli atti al giudice dell’esecuzione.

3.

Con ordinanza emessa il 22 settembre 2014, il Tribunale rigettava

l’istanza rilevando che il beneficio era già stato applicato nella sua massima
estensione con precedente ordinanza dello stesso Tribunale del 24/3/2010, in
relazione al provvedimento di esecuzione pene concorrenti del 19 giugno 2007
emesso dalla Procura della Repubblica.

4.

Ricorre per cassazione Dino Duchini, personalmente ed a mezzo di

difensore fiduciario chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.
Nel ricorso personale deduce:
4.1. Violazione delle norme in tema di incompatibilità, per essere stata
l’istanza nel giudizio di opposizione vagliata dallo stesso giudice che in
precedenza l’aveva rigettata.
4.2. Violazione del diritto di difesa, non essendo stata disposta la sua
traduzione per l’udienza dal carcere di Milano, ove era detenuto, nonostante ne
avesse fatto richiesta con atto trasmesso tramite la matricola del carcere il 18
settembre 2014, protocollo 67.816.
4.3. Inosservanza e-o erronea applicazione della legge penale, in relazione
alla mancata applicazione dell’indulto sulla pena concretamente in esecuzione,
anziché sulla parte eccedente.
4.4. Il difensore di Duchini lamenta inosservanza o erronea applicazione
della legge penale, sul rilievo che l’indulto, per la sua funzione mitigatoria,
doveva essere applicato sulla pena effettivamente in esecuzione e non su una
pena che, per effetto del cumulo, non esisteva più.
Evidenzia che l’indulto deve essere applicato dopo l’emissione del
provvedimento che dispone il cumulo delle pene, in cui non è più compresa la
parte eccedente gli anni 30 di reclusione, e richiama il principio espresso nella
sentenza delle Sezioni Unite n. 36.837 del 2010.
1

2.

5. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo di ricorso, la cui
valutazione è preliminare.
Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un

questa Corte è “giudice anche del fatto” e, per risolvere la relativa questione,
può – e talora deve – accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali (tra le
altre, Sez. U, n. 42792 del 31 ottobre 2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv.
220092; Sez. 1, n. 30558 del 15 luglio 2010).
Questa Corte, constatato che nel fascicolo processuale mancava la richiesta
di traduzione per l’udienza del 22 settembre 2014 che il condannato asseriva di
aver tempestivamente trasmesso tramite la direzione del carcere di Opera, ha
verificato tramite la Cancelleria che detta richiesta era stata effettivamente
formulata da Duchini, e ne ha disposto l’acquisizione.
Pertanto, poiché la legge di rito considera l’ufficio del direttore dello
stabilimento di detenzione come una “propaggine” dell’ufficio di cancelleria o
segreteria dell’autorità giudiziaria, parificando, in ordine alla possibilità pratica di
esercitare il diritto di difesa, la situazione dell’imputato detenuto, privato della
libertà personale, a quella dell’imputato (indagato) libero, così attuando
concretamente l’enunciato dell’art. 24 Cost., comma 2, (v. Sez. U, n. 2 del
26/03/1997, Procopio, Rv. 208268), il ricorrente, essendo ristretto in luogo
posto nella circoscrizione del giudice procedente, aveva diritto di presenziare
all’udienza del 18 settembre 2014 in cui si discuteva la sua istanza.
La mancata traduzione all’udienza camerale integra una nullità di ordine
generale ed assoluta ex art. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., attenendo
all’intervento dell’imputato. L’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
Ogni ulteriore doglianza è assorbita.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

2

error in procedendo ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c),

Così deciso, in Roma il 19 febbraio 2016

Il Presidente estensore

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