Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7532 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7532 Anno 2014
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERRI GIUSEPPE N. IL 07/02/1963
avverso l’ordinanza n. 173/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 11/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette/seutfte le conclusioni del PG Dott.
\n,
c5,9 51, -k k:

C9

Uditi difensor Avv.;

1< 31--k c- Data Udienza: 18/12/2013 RITENUTO IN FATTO 23893/2013 1. Con ordinanza dell'Il marzo 2013 la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da Perri Giuseppe - imputato in procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Cosenza - nei confronti del componente del collegio di tale Tribunale Dott.ssa Giuseppa Ferrucci. 2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo violazione di norme processuali ed l'istante aveva meramente atteso gli esiti della dichiarazione di astensione presentata dal magistrato, il cui rigetto in data 28 febbraio 2013 da parte del Presidente del Tribunale aveva reso ammissibile la ricusazione, presentata nei successivi tre giorni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. La doglianza del ricorrente si fonda sull'asserto che la proposizione di dichiarazione di astensione da parte del magistrato inibisce l'ammissibilità e quindi il decorso del termine per la proposizione della istanza di ricusazione, per cui solo all'esito del relativo procedimento in senso negativo l'istanza di ricusazione sarebbe divenuta ammissibile e pertanto sarebbe stata presentata tempestivamente. La (.0 r t e territoriale ha invece rilevato che il ricorrente è incorso in evidente intempestività, con conseguente inammissibilità, della istanze di ricusazione, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, c.p.p., e ha richiamato la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha evidenziato l'autonomia tra ricusazione e astensione, onde i termini per dichiarare la prima decorrono autonomamente rispetto alla decisione del giudice di astenersi o al rigetto della relativa dichiarazione. Tale giurisprudenza, correttamente invocata dalla torte territoriale, è consolidata (Cass. sez.V, 26 giugno 2008 n. 33422; Cass. sez.II, 19 febbraio 2008 n. 9166; Cass. sez.IV, 29 agosto 1996 n. 2057); e d'altronde una interpretazione differente non t c troverebbe alcun riscontro nel chiaro dettato normativo che non connette l'istituto della ricusazione con quello della astensione se non (in conformità con il principio ubi voluit dixit) nell'articolo 39 c.p.p., esonerando quindi l'ammissibilità e il decorso del termine di cui all'articolo 38 c.p.p. da ogni incidenza di una eventuale coeva dichiarazione di astensione del giudice ricusato. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. esponendo che la corte territoriale aveva ritenuto intempestiva l'istanza di ricusazione, laddove P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Il Consigli e Estensore Il Presidente Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013

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