Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7531 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7531 Anno 2014
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da SALAMONI Luca
avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Brescia del 1° febbraio 2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PG Dott. Francesco Mauro IACOVIELLO il quale ha
concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento reso in data 10 febbraio 2013 il Gip del Tribunale di
Brescia restituiva al locale PM la richiesta di archiviazione da lui formulata in
data 9 gennaio 2013 in relazione al procedimento penale n. 27374/2012 R.G. n.
r. a carico di SALOMONI Luca, indagato per il reato di cui all’art. 5, lettera d),
legge 283 del 1962, segnalando che dagli accertamenti svolti emergerebbe la
riferibilità all’indagato di condotta causalmente efficiente ai fini della
determinazione del reato stesso.
Successivamente, in data 16 febbraio 2013, il PM comunicava all’indagato
l’avvenuta conclusione delle indagini ed il deposito dei relativi atti, informandolo
della contestazione del reato e provvedendo a nominargli un difensore d’ufficio.
Con atto del 6 marzo 2013 il difensore dell’indagato, presa visione del
fascicolo processuale, proponeva opposizione avverso il ricordato
provvedimento del Gip di Brescia, deducendone la sua abnormità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Già in passato questa Corte (sentenze n. 21060 del 2010 e n. 40768 del
2006) ha rilevato che, sebbene, quando non ritenga di dover accogliere la
richiesta di archiviazione formulata dal PM, il Gip deve necessariamente fissare
l’udienza camerate prevista dall’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. e gli atti
non possono essere restituiti de plano al P.M. con indicazioni sulla eventuale
formulazione dell’imputazione’ tuttavia, ove il gíp adotti un provvedimento del
genere, questo non è autonomamente ricorribile per Cassazione, in forza della
tassatività dei mezzi di impugnazione; e ciò neppure sotto il profilo
dell’abnormità, poiché il provvedimento in questione rientra in linea astratta nei
poteri tipici del Gip e non determina alcuna irrimediabile stasi processuale.
Il codice di rito, invero, prevede la ricorribilità dell’ordinanza di archiviazione
nei casi di nullità riconducibili all’art. 127 cod. proc. pen., comma 5; ma non

Data Udienza: 18/12/2013

prevede alcuna possibilità di impugnazione avverso il provvedimento che
l’archiviazione neghi. Ciò appare d’altronde del tutto logico, poiché un
provvedimento del tipo di quello impugnato lascia intatta la facoltà
dell’interessato di dispiegare ogni difesa nella successiva eventuale sede
processuale, a nulla rilevando che in questo caso il giudizio, stante la tipologia
di reato contestato, possa proseguire con la cosiddetta citazione diretta del PM
e non abbia la fase della udienza preliminare.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille),
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa per le
ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013
Il Consigliere est.

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