Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 753 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 753 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EGIDIO GIUSEPPE N. IL 21/09/1973
avverso la sentenza n. 11702/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
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Data Udienza: 26/11/2014
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c.c.: 26-11-14
FATTO E DIRITTO
1 .-. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti
generiche.
2 .-. Il ricorso é inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. I
rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze
di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice
di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta
specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli
all’imputato semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro
decisiva rilevanza.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 26-11-14.
R.G.