Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 753 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 753 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI GUIDO nato il 07/12/1970 a ORTONA

avverso la sentenza del 28/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 28/05/2015,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal
TRIBUNALE di ANCONA, in data 06/11/2012, nei confronti di SPINELLI GUIDO in
relazione al reato di cui all’ art. 648 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge con riferimento all’art. 648 cod pen e illogica o
contraddittoria motivazione con riferimento alla dichiarazione di penale

Il motivo è manifestamente infondato tenuto conto dell’accertata e mai
convincentemente giustificata disponibilità dei titoli di provenienza furtiva in
oggetto (all’evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata – quanto alla
qualificazione giuridica del fatto accertato – al consolidato orientamento di questa
Corte (per tutte, Sez. IL n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per
il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova
dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o
non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con
un acquisto in mala fede; d’altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007,
Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale
quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o
ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza
di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi
contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede
all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di
fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose
medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione
di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le
parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati
da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento
(in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914). Si è
anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. IL n. 22120 del 07/02/2013,
Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori
delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole
della sua provenienza illecita. Nemmeno è ravvisabile nel caso di specie alcun
travisamento di prova. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema
Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via

responsabilità e travisamento del fatto e delle risultanze istruttorie.

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esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/42/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842
del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono,
appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di
valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con
motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo

utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per
omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado,
non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite
costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame,
abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.19710
del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del
03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).
– Violazione di legge con riferimento all’art. 62 bis e 133 cod pen e difetto di
motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e all’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Il motivo è parimenti manifestamente infondato e quindi inammissibile.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata
da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia

convincimento. Deve poi osservarsi che il vizio del travisamento della prova, per

frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per
circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena
congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del

245596)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso W24/10/2016

reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.

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