Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 753 del 08/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 753 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZOUARI MOHAMED BEN ABDELKEDER BEN MOHAMED N. IL
10/02/1986 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 1637/2012 GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO,
del 25/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 14 . p. v c o
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 08/10/2013

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IN FATTO E IN DIRITTO

1. Mohamed Ben Abdelkeder Ben Mohamed Zouari ricorre per cassazione
avverso il contenuto di confisca del decreto di archiviazione a carico di ignoti
emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento in data 25.6.2012.
Con tale provvedimento il GIP, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, nel
ritenere che le indagini svolte non consentivano di individuare gli autori del reato
di agevolazione della immigrazione clandestina constatato il 30 marzo del 2012,

suddetto reato.
Il ricorrente, premesso che detta imbarcazione – denominata “Jamil” – era di sua
proprietà, rappresentava di averne denunziato il furto ed articolava il ricorso
denunziando violazione di legge (art. 12 d.lgs. 286/98).
Ciò perchè ad avviso del ricorrente non si versa in ipotesi di confisca obbligatoria
del mezzo utilizzato per commettere il reato, date le caratteristiche obiettive
dell’azione, tali da non consentire l’applicazione dell’art. 12 comma 3 d.lgs.
286/’98.

2. Il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, atteso che lo stesso
risulta proposto in via diretta avverso il provvedimento di confisca.
Come più volte chiarito da questa Corte (si veda, tra le altre, Sez. I n.12880 del
19.2.2009, rv 243046) il soggetto titolare di diritti sulle res oggetto di confisca
con decreto di archiviazione deve prioritariamente chiedere la restituizione al
giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 cod.proc.pen., attivando – in ipotesi
di diniego – lo strumento della opposizione in contraddittorio ai sensi dell’art. 667
comma 4 cod.proc.pen. .
Solo a seguito di ulteriore diniego di tale ultima istanza risulta proponibile il
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666 comma 6 cod.proc.pen. .
La declaratoria di inammissibilità comporta, nel presente caso, la sola condanna
al pagamento delle spese e non anche quella al versamento in favore della cassa
delle ammende, ritenendo il ricorrente esente da colpa per l’obiettiva
complessità della disciplina di riferimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

sottoponeva a confisca una imbarcazione in legno, utilizzata per realizzare il

Così deciso l’ 8 ottobre 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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