Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7527 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7527 Anno 2014
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORCA DINO N. IL 10/08/1974
avverso la sentenza n. 12000/2012 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
30/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette/setilde le conclusioni del PG Ratf.
QL ( D ‘…?..-..51-5.-)–Cre)

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/12/2013

,
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15236/2013

RITENUTO IN FATTO

O

1. Con sentenza del 30 gennaio 2013 il gip del Tribunale di Venezia applicava su richiesta
delle parti a Dino Borca la pena di euro 12.500 di multa – sostitutiva della pena detentiva di
mesi uno e giorni 20 di reclusione – per il reato di cui agli articoli 81 e 515 c.p., disponendo la
confisca e la distruzione di quanto sequestrato ex articolo 240, comma 2, n.2, c.p.
2.

Ha presentato ricorso il difensore adducendo quale primo motivo la mancanza,

subordine l’errata applicazione dell’articolo 240 c.p. in relazione all’articolo 515 c.p. e correlata
manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
I motivi possono essere vagliati congiuntamente, in quanto tutti afferenti, in sostanza, alla
questione della motivazione della confisca disposta nella sentenza in ordine ai beni oggetto di
sequestro. Premesso che la disposizione di confisca non risulta essere stata compresa
nell’accordo tra le parti, emerge evidentemente, invero, che il giudice l’ha pronunciata senza
sorreggerla con una reale motivazione. Dopo avere esaminato, infatti, il negozio processuale di
applicazione della pena su richiesta così come proposto dalle parti, la sua corretta
configurazione giuridica e l’insussistenza delle condizioni atte a giustificare un proscioglimento
ex articolo 129 c.p.p., il giudice motiva sulla confisca nel modo seguente: “disposta confisca e
distruzione di quanto in sequestro, ai sensi dell’art. 240 cpv. n.2 c.p. trattandosi di beni
insuscettibili d’essere importati e distribuiti con marchio “CE” “. Null’altro viene aggiunto,
lasciando così la confisca fondata su un’affermazione non solo apodittica ma anche generica
nel suo contenuto. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte sottolineato che
anche nell’ambito della applicazione della pena su richiesta permane l’obbligo motivazionale, in
capo al giudice, di giustificare adeguatamente la confisca di specifici beni sottoposti a
sequestro oppure di illustrare le ragioni per cui a tale confisca non procede (Cass. sez.VI, 16
aprile 2010 n. 17266; Cass. sez.V, 3 novembre 2009 n. 47179; Cass. sez.VI, 20 novembre
2008-21 gennaio 2009 n. 2703; Cass. sez.VI, 21 febbraio 2007 n. 10531) non estendendosi la
conformazione sommaria della motivazione propria del rito speciale alla misura di sicurezza
patrimoniale rappresentata dalla confisca (Cass. sez.IV, 22 settembre 2005 n. 43943). Deve
pertanto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente la disposta confisca con rinvio al
Tribunale di Venezia.

P.Q.M.

contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale in ordine alla confisca dei beni, e in

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio al Tribunale di
o Venezia.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013

Il Presidente

Il Consigliere Estenso e

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