Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7521 del 24/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 7521 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CERBASIO ROMUALDO N. IL 19/04/1968
avverso l’ordinanza n. 965/2012 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
19/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
10e/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/01/2013

TP

44171/12 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano in data 19.6-16.7.23
ha confermato la misura cautelare carceraria emessa dal locale GIP il 22.5.12 nei
confronti di ROMUALDO CERBASIO, per il delitto di ricettazione continuata in
concorso, ricorre per cassazione nel suo interesse il difensore, enunciando motivo di
Il ricorrente deduce che né al GIP né poi al Riesame il pubblico ministero
aveva depositato le richieste ed i decreti autorizzativi relativi alle intercettazioni
sull’utenza del CERBASIO, il cui contenuto era stato posto a fondamento della
misura; tali atti erano stati acquisiti ad horas a seguito di specifica eccezione e
richiesta della difesa. Da ciò la dedotta violazione degli artt. 271 e 291 c.p.p.,
perché il GIP non era stato posto nelle condizioni di operare il proprio controllo di
legalità e legittimità delle intercettazioni: secondo il ricorrente, ciò avrebbe
determinato l’inutilizzabilità delle intercettazioni in sede cautelare perché anche
quando il GIP della misura cautelare sia lo stesso che ha autorizzato prima le
Intercettazioni, tuttavia pure in tal caso risulterebbe comunque violato il diritto della
difesa a verificare direttamente legalità e legittimità degli atti di intercettazione,
diritto che sorgerebbe fin dal momento della ricezione dell’avviso di deposito ex art.
293.3 c.p.p.. Secondo il ricorrente, infine, il mancato tempestivo esercizio di tale
controllo non potrebbe essere sanato dall’acquisizione degli atti davanti al Riesame
e dall’avvenuto esame difensivo in tale sede (il ricorso abbandona la ulteriore
censura di perdita di efficacia della misura, proposta al Tribunale e respinta in
ordinanza con motivazione specifica).
RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.
In “fatto del procedimento” risulta pacifico, dalla ricostruzione compiuta
nell’ordinanza e nello stesso ricorso, che la fattispecie che ci occupa è quella della
mancata trasmissione al GIP, al momento della richiesta di misura cautelare, e poi
al tribunale, dopo la richiesta di riesame, dei decreti autorizzativi relativi alle
intercettazioni, disposte nel procedimento e il cui contenuto è stato valutato tra il
materiale probatorio costituente gravità indiziaria idonea all’adozione della misura,
con l’acquisizione successiva ad opera del tribunale e la verifica del contenuto di tali
atti autorizzativi da parte della difesa con la constatazione della loro regolarità,

violazione dell’art. 291 c.p.p..

.

44171/12 RG

2

sicché consapevolmente nessuna irregolarità ‘di contenuto’ viene eccepita prima
della deliberazione conclusiva del Tribunale.
Il ricorrente pare dedurre che la mancata immediata originaria trasmissione di
tali decreti già al GIP, con gli atti che accompagnano la richiesta di misura,
determinerebbe una inutilizzabilità delle intercettazioni, in sé ed anche quale
conseguenza della nullità insanabile per violazione del diritto della difesa alla
verifica tempestiva della ritualità dei provvedimenti.
L’assunto è palesemente infondato.iLa giurisprudenza consolidata di questa
Corte suprema ha spiegato che ove il P.M. non abbia presentato al GIP i decreti
autorizzativi delle intercettazioni, la mancata trasmissione al tribunale, nel termine
prescritto, di detti decreti non comporta l’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza
cautelare, ma solo l’inutilizzabilità delle intercettazioni, sempre che i decreti stessi,
a seguito di specifica e tempestiva richiesta del difensore, non siano stati acquisiti
agli atti, prima della decisione, dal giudice del riesame, con possibilità del giudice e
del difensore dell’indagato di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 1,
sent. 800/2001; Sez.1, sent. 8806/2005; Sez. 3, sent. 43271/2007; Sez.1, sent.
7350/2008). Con tale giurisprudenza il ricorrente non si confronta, e propone la tesi

di una nullità assoluta e insanabile, che comporterebbe le medesime conseguenze
dell’inutilizzabilità, quand’anche prima della decisione del Riesame la difesa abbia
potuto efficacemente e tempestivamente (in relazione al momento utile della
decisione del tribunale sulle proprie richieste, anche relative alla regolarità dei
provvedimenti legittimanti le intercettazioni), del tutto contraria al sistema delle
nullità positivamente disciplinato (artt. 180, 181, 183 lett. B c.p.p.).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24.1.2013

, 11!TTn’11,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA