Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 752 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 752 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIOTTI PAOLO N. IL 11/10/1981
avverso la sentenza n. 3877/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/11/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CIOTTI Paolo ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che l’azione violenta da lui posta in essere non sarebbe sta-
mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, cen-
2.
surando l’omessa valutazione dello stato di incensuratezza e dell’occasionalità
del fatto illecito.
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giústificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare, si ricorda che, ai fini della concedibilità delle attenuanti generiche, il giudice deve riferirsi ai parametri indicati dall’art. 133 cod.pen., ma non è
necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso riferirsi per la decisione; e, nella fattispecie, con il riferimento alla
‘gratuità’ della
violenza esercitata sul pubblico ufficiale, ritenuta rivelatrice di inclinazione a delinquere, egli ha adempiuto all’obbligo di motivazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e aindanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.
ta finalizzata ad opporsi al compimento dell’atto di ufficio;