Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 752 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 752 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESTA EMANUELE nato il 05/10/1968 a FORCE
MARAFINI JOLE nato il 17/12/1981 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO
avverso la sentenza del 11/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Data Udienza: 24/10/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 11/05/2015,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ASCOLI
PICENO, in data 31/01/2013, nei confronti di TESTA EMANUELE confermava la
condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP (ritenuto più grave) e di una
fattispecie di furto e resistenza a pubblico ufficiale.
Propongono un unico ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i
seguenti motivi comuni: Violazione di legge e segnatamente degli artt. 157 e ss
riconosciuta la fattispecie attenuata di cui all’art. 648 comma 2 cod pen e
risultando quindi il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei integralmente
trascorso alla data della sentenza di secondo grado.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Va infatti rilevato che la ricettazione di particolare tenuità prevista dall’art.
648, comma secondo, cod. pen., rappresenta un’ipotesi attenuata del reato di
ricettazione punito con la pena massima di otto anni di reclusione e contemplato
dal primo comma dello stesso articolo (Sez. U, Sentenza n. 9567 del 21/04/1995
Rv. 202003) . Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve
aversi riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l’ipotesi attenuata
(Sez. 2, Sentenza n. 38803 del 01/10/2008 Rv. 241450; Sez. 2, Sentenza n.
4032 del 10/01/2013 Rv. 254307). Il termine prescrizionale minimo è quindi di
anni otto e che – per effetto delle interruzioni – nel caso di specie doveva tenersi
conto del termine prescrizionale massimo di anni dieci, non ancora trascorsi al
momento della pronuncia di secondo grado.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione
maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del
22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai
ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/1-0/-20
cod pen essendo stato commesso il fatto il 2 ottobre 2006, essendo stata