Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 752 del 08/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 752 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRIGNONE MARIO N. IL 10/11/1959
HELLIES LUISA N. IL 15/04/1965
BRIGNONE GIACOMO N. IL 18/09/1985
avverso l’ordinanza n. 9/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
22/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R .

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 08/10/2013

IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte d’Appello di Cagliari, in data 22.11.2012, investita da atto di appello
proposto da Brignone Mario avverso il decreto emesso dal Tribunale di Cagliari in
data 11.7.2012, confermava la decisione emessa in primo grado.
Con tale decreto era stata applicata al Brignone la misura di prevenzione
personale della sorveglianza speciale di p.s. per anni tre.
La Corte d’Appello decideva – in tal sede – anche su ulteriore decreto emesso dal
Tribunale in data 20.7.2012 , impugnato con successivo e autonomo atto sempre

26 d.lgs. n.159 del 2011 la confisca di due autovetture intestate rispettivamente
a Hellies Luisa (moglie dell’appellante) e Brignone Giacomo (figlio) ritenute nella
disponibilità di fatto di Brignone Mario.
La difesa, sul punto, contestava nell’atto di appello il presupposto della
sproporzione tra i redditi del nucleo familiare ed il valore dei beni oggetto di
confisca. Evidenziava peraltro che la vettura intestata alla Hellies era stata
pagata solo in minima parte ed il reddito conseguito dalla stessa Hellies nel
periodo storico di riferimento giustificava pienamente il versamento dell’acconto.
Quanto alla vettura intestata a Brignone Giacomo si rappresentava che la stessa
era stata acquistata tramite un finanziamento, le cui rate potevano essere
sostenute dal nucleo familiare ed in particolare dalla Hellies. Si deduceva
pertanto l’illegittimità della confisca dato che – alla luce della documentazione
esibita – i beni non potevano riferirsi ad accumulazioni patrimoniali realizzate, nel
periodo di pericolosità, da Brignone Mario.
La Corte d’Appello nel decidere su tale specifica e autonoma impugnazione
rilevava la carenza di legittimazione da parte dell’appellante Brignone Mario.
Posto che i beni erano formalmente intestati a terzi e l’atto di appello illustrava nei suoi contenuti – la capacità patrimoniale di detti terzi e la non fittizietà della
intestazione, ne derivava che gli unici soggetti titolari della potestà di impugnare
erano Hellies Luisa e Brignone Giacomo e non già l’istante Brignone Mario.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione – avverso tale provvedimento relativo
alla inammissibilità dell’appello in tema di confisca – Brignone Mario, Brignone
Giacomo e Hellies Luisa, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione.
In particolare, i ricorrenti osservano che la Corte territoriale non aveva affrontato
il tema della erronea applicazione delle norme in tema di fittizia intestazione dei
beni da parte del Tribunale, dato che l’acquisto delle vetture era avvenuto oltre il
termine dei due anni antecedenti la proposta.

2

dal Brignone Mario. Con tale decreto era stata disposta, ai sensi degli artt. 24 e

Si contesta, inoltre, il profilo dell’assenza di legittimazione in capo al Brignone,
essendo tale soggetto il destinatario del provvedimento di primo grado, pur se i
beni risultano formalmente intestati a terzi. Da ciò deriva – a parere dei ricorrenti
– una legittimazione concorrente a proporre impugnazione, da un lato del
soggetto ritenuto «pericoloso» e dunque titolare del potere di fatto sulla res
oggetto di confisca e dall’altro dei terzi intestatari.
Risulta pertanto illogico ritenere che l’intestatario possa impugnare solo quando
prospetti l’esistenza di un suo diritto alla restituzione e non anche quando

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse in capo a
Brignone Mario e per difetto di legittimazione – nella presente sede – di Brignone
Giacomo e Hellies Luisa.
In effetti, va precisato che gli ultimi due ricorrenti non avevano proposto alcun
atto di appello e, pertanto, non avendo rivestito la qualità di parte nel giudizio di
secondo grado non sono legittimati ad impugnare la relativa decisione.
Quanto alla posizione di Brignone Mario, va detto che corretta risulta la
motivazione della decisione oggetto di doglianza.
Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, infatti, la posizione del terzo
intestano di beni raggiunti dal sospetto di derivazione dall’azione illecita del
proposto è posizione «autonoma» sul piano dell’esercizio dei diritti e delle facoltà
processuali.
Il terzo proprietario o comproprietario dei beni sequestrati è infatti chiamato ad
intervenire ai sensi dell’art.23 comma 2 d.lgs. n.159/2011 e tale norma – di
esclusiva applicazione nel procedimento di prevenzione patrimoniale – consente
al terzo l’esercizio del diritto di difesa già durante il primo grado di giudizio.
Lì dove il terzo – inciso dalla decisione in un suo diritto – non sia stato chiamato
ad intervenire resta titolare della facoltà di proporre incidente di esecuzione
avverso il provvedimento definitivo.
Ora, da tale assetto deriva che anche nell’esercizio della generale facoltà di
impugnazione di cui all’art. 10 d.lgs. 159 del 2011 la posizione del terzo va
mantenuta autonoma rispetto a quella del destinatario del provvedimento di
prevenzione personale, dovendosi differenziare gli ambiti di esercizio del potere
di critica avverso la decisione di primo grado.
Ove infatti il soggetto ritenuto pericoloso contesti – alla radice – la decisione
presa dal Tribunale in tema di pericolosità è evidente che gli effetti della
impugnazione si estendono (anche in assenza di autonoma impugnazione del
terzo intestatario) alla intervenuta confisca (non potendosi disporre l’ablazione
patrimoniale in assenza, quantomeno, di giudizio incidentale sulla pericolosità
3

sostenga, come nel caso in esame, la non fittizietà della intestazione.

come ritenuto da Sez. I n. 5361 del 13.1.2011, rv 249800 nonchè, di recente,
Sez. I n. 39204 del 17.5.2013) .
Ancora, se con l’atto di appello il soggetto ritenuto pericoloso prospetti la
effettiva titolarità del bene e ne assuma la derivazione da sue risorse non frutto
dell’attività illecita, parimenti compie esercizio di un suo diritto e contesta uno
dei presupposti normativi della confisca.
Lì dove, invece, con l’atto di appello si intenda contestare – ferma restando la
pericolosità soggettiva del proposto – il profilo dell’assenza di «disponibilità» dei

dei terzi, è evidente che si finisce con il contestare la ritenuta fittizietà della
intestazione (il bene non può essere confiscato in quanto la titolarità del terzo
non è apparente ma reale, derivando da una sua autonoma capacità economica).
In tale ultimo caso, dunque, il titolare del potere di critica non può essere il
soggetto proposto e ritenuto pericoloso, posto che l’argomentazione è di
esclusiva spettanza del «terzo» che esercita il suo diritto a rivendicare la
effettiva proprietà del bene e l’appello del soggetto ritenuto pericoloso va
dichiarato inammissibile, non essendovi un interesse alla restituzione.
Da ciò deriva l’orientamento di questa Corte (tra le altre, Sez. I n.4942 del
16.1.2013) teso a valorizzare l’autonoma posizione del terzo proprietario di beni
oggetto di confisca, con la conseguenza di ritenere non esercitabile «in surroga»
il diritto del terzo (qui ad impugnare la decisione) da parte del soggetto
destinatario della misura personale.
Nel caso in esame dal contenuto dell’atto di appello si evince, in effetti, che
Brignone Mario ha prospettato quale motivo di doglianza avverso la decisione di
primo grado l’esistenza di una autonoma capacità patrimoniale in capo a Hellies
Luisa, surrogandosi in modo non consentito all’esercizio del diritto del terzo.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di
denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in
euro 1,000,00 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 8 ottobre 2013

DEPOSITATA

beni in capo al soggetto pericoloso, assenza derivante dalla autonoma redditività

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