Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7517 del 24/01/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7517 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Pala Stefano, nato a Roma il 16/01/1971

nel procedimento nei confronti di
Bedetti Francesca, nata a Roma il 11/02/1973

avverso l’ordinanza del 10/07/2012 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Alfredo Montagna, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento
impugnato.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma accoglieva la richiesta del P.M. di archiviazione del

Data Udienza: 24/01/2013

procedimento instaurato a carico di Francesca Bedetti in relazione al reato di cui
all’art. 368 cod. pen. in danno di Stefano Pala.
Rilevava il Giudice come il decreto, emesso all’esito di camera di consiglio,
fosse dovuto in quanto per i fatti commessi ai danni della Bedetti il P.M. aveva
esercitato l’azione penale nei riguardi del Pala, con l’instaurazione di altro
procedimento nel quale sarebbe stata eventualmente verificata la calunniosità
delle accuse rivolte dalla prima al secondo.

sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale avv. Pietro Molinari, la quale,
con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 127
cod. proc. pen., lamentando la mancata notifica dell’avviso di fissazione della
camera di consiglio nella quale quel Giudice avrebbe dovuto decidere sull’istanza
di archiviazione formulata dal P.M. con l’opposizione della persona offesa.
3. Con requisitoria scritta il Pubblico Ministero ha chiesto l’annullamento
dell’ordinanza impugnata per violazione del diritto della persona offesa al
contraddittorio.
4. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
E’ pacifico che, a mente dell’art. 409 comma 6 cod. proc. pen., le parti
interessate possano presentare ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di
archiviazione solo nei casi previsti dall’art. 127 comma 5 dello stesso codice, tra i
quali vi è quello dell’omessa notificazione alla persona offesa opponente
dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio: mancanza che
comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt.
178 comma 1 lett. c) e 180 cod. proc. pen.
Nullità che, nel caso di specie, si è effettivamente verificata e che è stata
dedotta tempestivamente, non risultando notificato all’odierno ricorrente, nella
sua veste di persona offesa opponente nel procedimento a carico della Bedetti,
l’avviso di fissazione dell’udienza camerale nella quale il Giudice risulta aver
deciso sulla richiesta di archiviazione formulata dal P.M.
5. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con restituzione degli atti al
Tribunale di Roma per l’ulteriore prosieguo, dovendo il Giudice fissare nuova
udienza in camera di consiglio, facendo notificare il relativo avviso di fissazione
alla persona offesa che ha presentato opposizione alla archiviazione.
P.Q.M.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la persona offesa, con atto

“”‘

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

Così deciso il 24/01/2013

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