Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7510 del 28/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7510 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
FARAONE Giuseppe, nato a Palermo il 28/04/1946,
avverso l’ordinanza del 23/07/2015 della Corte di Appello di Messina;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO
Con dichiarazione-istanza depositata dal difensore in udienza il 26.6.2015
l’imputato Giuseppe Faraone ha ricusato uno dei consiglieri componenti il collegio della
Corte di Appello di Messina investito di un giudizio in grado di appello nei confronti suoi e
di altri imputati, per avere il magistrato già espresso una valutazione sul merito della
regiudicanda in un separato processo a carico di un originario coimputato.
La Corte di Appello di Messina, decidendo ex art. 41 comma 1 c.p.p., con la
suindicata ordinanza del 23.7.2015 ha deliberato l’inammissibilità della dichiarazione di
ricusazione per inosservanza dei requisiti formali previsti dall’art. 38 comma 3 c.p.p. Sia
perché non presentata nella cancelleria del giudice di appello procedente, sia perché
proposta da difensore non munito di specifico mandato o procura speciale per tale
peculiare atto, sia soprattutto per la mancata allegazione degli specifici atti processuali
attestanti l’ipotizzata incompatibilità del magistrato giudicante, in guisa da non
permettere né la verifica di tempestività della dichiarazione ricusatoria, né la verifica di
congruenza della supposta anticipazione del giudizio (di merito) attribuita al componente ti

Data Udienza: 28/01/2016

del collegio giudicante di secondo grado (“…questa Corte non è messa nelle condizioni di
fare alcuna valutazione sull’istanza di ricusazione”).
Contro l’ordinanza della Corte di Appello di Messina ricorre per cassazione il
difensore dell’imputato ricusante, contestando i profili di inammissibilità dell’istanza ex
art. 37 c.p.p. Erroneamente la Corte distrettuale ha valutato irrituale la ricusazione
perché proposta in udienza ed a cura del difensore, che pure rappresenta (art. 420-bis
c.p.p.) l’imputato ed è legittimato al compimento dell’atto ricusatorio ai sensi dell’art. 38,
comma 4, c.p.p. Quanto alla mancata allegazione degli atti, l’istanza di ricusazione è stata

L’odierna impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per indeducibilità e
palese infondatezza del terzo, dirimente, profilo di censura.
Quand’anche si valutino ovviabili o consentiti sia la proposizione della dichiarazione
di ricusazione in udienza (e non in cancelleria), sia la sua proposizione a cura del
difensore di fiducia ancorché privo di procura speciale, insuperabile rimane l’omessa
indispensabile allegazione dei pertinenti atti di cui la Corte peloritana ha dovuto
constatare l’assenza, non altrimenti surrogabile, per apprezzare l’addotta ipotizzata
valutazione anticipata della regiudicanda attribuita al consigliere ricusato. Di tal che
ineccepibile e conforme alla stabile giurisprudenza di legittimità si prospettano i rilievi
espressi nel provvedimento impugnato in punto di formale irritualità della dichiarazione di
ricusazione, correttamente non vagliata in limine nel merito (cfr. ex pluribus: Sez. 6, n.
48560 del 18/11/2009, Di Napoli, Rv. 245654; Sez. 6, n. 38300 del 23/09/2008,
Nicoscia, Rv. 241118; Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324: “In tema di
ricusazione, la sanzione di inammissibilità, che l’art. 41 c.p.p. fa discendere dal mancato
rispetto dell’art. 38, comma 3, c.p.p., si applica anche come conseguenza della mancata
produzione dei documenti idonei a comprovare l’esistenza della causa di ricusazione
ovvero dei presupposti legittimanti l’esercizio di tale strumento processuale”).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro rnillecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 gennaio 2016

diffusamente illustrata in udienza contestualmente alla sua proposizione.

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