Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 751 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 751 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI ROCCO DOMENICO nato il 30/12/1969 a GIULIANOVA

avverso la sentenza del 10/02/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 10/02/2015,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di SAN
BENEDETTO DEL TRONTO, in data 18/12/2012, nei confronti di DI ROCCO
DOMENICO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP e
ad una collegata fattispecie di truffa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
-illogicità della motivazione in relazione all’asserito carattere apodittico della

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere
di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata,
ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che
specifica i profili che evidenziano la presenza del delitto presupposto, non si
rapporta all’effettivo contenuto della stessa e non indica gli elementi che sono
alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione
di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
-Violazione dell’art. 648 cod pen dovendosi piuttosto ritenere sussistente il
delitto di appropriazione indebita in luogo della ricettazione. Il motivo è
manifestamente infondato e quindi inammissibile. Va infatti rilevato come la
Corte territoriale abbia già evidenziato che manca del tutto la prospettazione
circa tempo, luogo e modi di una pregressa detenzione degli assegni medesimi
né vi è trasia nel ricorso della presenza di elementi di prova che possano
riscontrare tale prospettazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2016

stessa. Il motivo è inammissibile

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