Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 751 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 751 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI PUORTO SALVATORE N. IL 27/10/1973
avverso l’ordinanza n. 3050/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
30/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
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Data Udienza: 01/10/2013

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza deliberata il 30 aprile 2013 ha
confermato la misura cautelare della custodia carceraria disposta il giorno 11
marzo 2013 nei confronti di Di Puorto Salvatore e di altri dal GIP della sede, in
relazione a tre distinte imputazioni:
– la prima (capo 3 della rubrica), relativa al reato di cui agli artt. 110 e 112
cod. pen., 12 quinquies della legge n. 356 del 1992 e 7, d.l. n. 152 del 1991, per

Della Monica Edoardo, Calato Fabrizio, posto in essere operazioni di fittizia
intestazione di quote della Superservice s.r.I., contestandosi in particolare
all’indagato ed al fratello Sigismondo, ambedue intranei al clan dei casalesi, di
aver intestato fittiziamente le quote della società Superservice 2009 s.r.l. a
Belmonte Maria, a Calato Fabrizio ed a Della Monica Edoardo, al fine di eludere le
disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, di sequestro
preventivo e confisca dei beni frutto di reimpiego di capitali illeciti, con
l’aggravante di aver commesso il reato al fine di agevolare il sodalizio
camorristico denominato “clan dei casalesi”, in Caserta nel mese di settembre
2009;
– la seconda (capo 4 della rubrica) relativa al reato di cui agli artt. 110 e 112
cod. pen., 12 quinquies della legge n. 356 del 1992 e 7, d.l. n. 152 del 1991
contestato anche ad Agostinelli Francesco, Di Puorto Sigismondo, Lambogia
Antonio, Belmonte Maria, Della Monica Edoardo, Calato Fabrizio, per avere, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso e previo
accordo fra loro, in numero superiore a cinque persone, posto in essere
operazioni di fittizia intestazione di azioni della Network S.p.A.; contestandosi in
particolare all’indagato, al fratello Sigismondo nonché ad Agostinelli Francesco,
tutti riconducibili al clan dei casalesi, al fine di eludere le disposizioni in materia
di misure di prevenzione patrimoniale, di sequestro preventivo e confisca dei
beni frutto di reimpiego di capitali illeciti, intestato fittiziamente la società
Network S.p.A. a Belmonte Maria, a Calato Fabrizio ed a Della Monica Edoardo,
società cui pure partecipavano quali soci e amministratori occulti, Lambogia
Antonio e Spinosa Giovanni, con l’aggravante di aver commesso il reato al fine di
agevolare il sodalizio camorristico denominato “clan dei casalesi”, in provincia di
Caserta il 21 febbraio 2008;
– la terza (capo 17 della rubrica), relativa al reato di cui all’art. 416 bis,
primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo comma, cod. pen.,
contestato anche a Venosa Massimo, Venosa Salvatore, Venosa Umberto,
Vallefuoco Francesco, Maisto Pasquale, Barallo Mario e Sciavone Carmine, perché
nella consapevolezza della rilevanza del proprio apporto, partecipava

avere, unitamente a Di Puorto Sigismondo, Lambogia Antonio, Belmonte Maria,

all’associazione di tipo mafioso denominata clan dei Casalesi, con il compito,
quanto all’indagato, di fungere da referente del clan ed in particolare di
Schiavone Carmine, attuale reggente, presso operatori finanziari (in particolare
Bacciocchi Livio ed Agostinelli Francesco), operanti nella Repubblica di San
Marino e nelle Marche. In Casa! di Principe ed altri luoghi della provincia di
caserta, fino al luglio 2011.

2. Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

Giuseppe Stellato, enunciando due motivi di impugnazione, con i quali si
denunzia violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento nell’ordine:
– alla ritenuta sussistenza di gravi indizi, relativamente all’imputazione di
intestazione fittizia ed all’aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 nonché in
relazione al delitto ex art. 416 bis cod. pen., nel senso che, del complessivo
materiale indiziario valorizzato dai giudici del riesame (dichiarazioni di
collaboratori di giustizia, dichiarazioni delle persone informate dei fatti Burgagni
Michel e Shchegoleva Elena; intercettazioni) le dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia Laiso Salvatore, Piccolo Raffaele, Vargas Roberto, Tartarone Luigi,
Pagano Giuseppe, Siciliano Giampiero e Chierchiello Enrico, così come trasfuse
nell’ordinanza, appaiono di evidente genericità e sfornite di inidoneità
dimostrativa del vincolo associativo; quelle di Venosa Salvatore e Venosa
Umberto, ritenute più rilevanti, almeno quanto a quest’ultimo collaboratore,
risultano de relato, riferendo lo stesso circostanze apprese dal figlio Salvatore; le
intercettazioni risultano, comunque, al pari degli altri indizi, prive di concreti
elementi di riscontro, calibrati alla tipologia delle dichiarazioni ed al contenuto
concreto delle stesse, in relazione agli elementi di fatto che dovrebbero costituire
l’ipotesi delittuosa, segnalandosi in ricorso, in particolare, l’assenza di riscontri
oggettivi alle dichiarazioni dei Venosa, sopratutto avuto riguardo alle operazioni
di natura immobiliare, che pure, ove effettivamente compiute, non avrebbero
dovuto comportare una complessa attività di verifica, anche documentale, così
come quella relativa alla scalata alla Fincapital, sia anche con riguardo alle
dichiarazioni delle persone informate dei fatti Burgagni Michel e Shchegoleva
Elena, la cui derivazione conoscitiva da terzi, ne riduce il peso probatorio, sicché
la motivazione sul punto doveva ritenersi solo apparente;
– alla ritenuta sussistenza di gravi indizi, anche con riferimento
all’imputazione ex art. 12 quinques legge n. 356/1992, sostenendo il ricorrente,
al riguardo: per un verso, che risultano valorizzati rapporti interpersonali, senza
che risultino adeguatamente valutate le concrete finalità perseguite, pure
rilevanti ai fini della sussistenza dell’ipotesi delittuosa; dall’altro, che il reato

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nell’interesse di Di Puorto Salvatore, il suo difensore di fiducia, avvocato

contestato è incompatibile con la imputazione associativa mossa al Di Puorto, al
quale risulta contestata l’aggravante del reimpiego;
– ai rapporti tra imputazione associativa e quella di riciclaggio, nel senso
che, proprio le argomentazioni sviluppate sul punto nell’ordinanza, dimostrano
ad avviso del ricorrente che nella condotta del Di Puorto, a tutto concedere,
sarebbero ravvisabili gli estremi del delitto di riciclaggio ma non certamente
quelli della partecipazione ad associazione di tipo mafioso, in assenza di elementi
dimostrativi in tal senso (pagamento di stipendi; partecipazione a riunioni

– alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, affermata sviluppando
argomentazioni assolutamente incongrue, tenuto conto che i fatti contestati
all’indagato risultano risalenti nel tempo (anni 2008 – 2009), che nessun
elemento indiziante lo indica come un partecipe con posizione apicale all’interno
dell’organizzazione; che la condotta contestatagli, in ogni caso, andrebbe
derubricata nel meno grave delitto ex art. 648 bis cod. pen., con conseguente
adeguatezza di una misura meno gravosa rispetto a quella applicata.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Di Puorto Salvatore è basata su
motivi infondati e non può quindi trovare accoglimento.
1.2 Premesso che le argomentazioni sviluppate nei motivi d’impugnazione,
nelle loro poliformi articolazioni, sviluppano delle censure che afferiscono,
principalmente, all’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato,
è opportuno ricordare, preliminarmente, quali siano i limiti del sindacato della
Corte di Cassazione in materia cautelare. In proposito è stato più volte ribadito
che “l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli
elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore
degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive
degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle
misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito
esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle
misura cautelare e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo
di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di
carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione
delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza
nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento” (Cass., Sez. 4,

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pianificatorie di attività estorsive, o altro);

Sentenza n. 2050/96, imp. Marseglia, rv. 206104; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
40873/2010, imp. Merja, rv. 248698).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale non solo ha rilevato come le
convergenti dichiarazioni dei collaboratori, le intercettazioni e l’attività
investigativa espletata, costituivano fonte certa dei gravi indizi, da cui emergeva
la intraneità dell’indagato e del fratello Sigismondo, al clan dei Casalesi, quale
desumibile anche dal ruolo di referente svolto dallo stesso per conto dell’attuale
reggente del clan, Carmine Schiavone, in relazione ad alcuni investimenti operati

da parte dello stesso per tali operazioni, di società delle quali risultavano soci dei
prestanome, ma ha evidenziato, altresì, con coerente motivazione, che le
modalità della condotta lasciavano trasparire una concreta pericolosità sociale
dell’indagato ed intensi legami dello stesso con i vertici del sodalizio, che
imponevano la custodia carceraria quale unica misura idonea a garantire le

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esigenze di prevenzione sociale. Le censure mosse dalla difesa all’ordinanza su

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invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, del contenuto delle
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tali punti, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto ed

intercettazioni, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una
plausibile motivazione del provvedimento impugnato che regge al sindacato di
legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di
macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

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2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc.
pen, in ordine alla spese del presente procedimento. .
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del
ricorrente, provvederà la cancelleria agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att.
cod. proc. pen., comma 1, ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma
1 ter disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, i1,1° ottobre 2013.

dal sodalizio nella Repubblica di San Marino e nelle Marche, nonché l’utilizzazione

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