Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 750 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 750 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUSCELLA GABRIELE nato il 23/10/1957 a TORANO NUOVO parte offesa nel
procedimento
NISII LINO nato il 01/05/1935 a TERAMO
SORA RICCARDO nato il 15/08/1951 a VILLONGO
avverso l’ordinanza del 03/11/2015 del GIP TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Data Udienza: 24/10/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 03/11/2015, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il
Tribunale di TERAMO disponeva l’archiviazione delle indagini svolte nei confronti
di NISII Lino e SORA Riccardo, già indagati per il delitto di cui all’art. 644
cod.pen.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la parte offesa
denunciante MUSCELLA GABRIELE, a mezzo del proprio difensore, deducendo la
violazione dell’art. 606 lett e) cod. proc. pen. in relazione alla motivazione
Secondo i principi dettati da questa Corte suprema, in presenza di
opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal
pubblico ministero, il G.I.P., prima di provvedere, ha l’obbligo di instaurare il
contraddittorio e fissare udienza camerale nelle forme previste dall’art. 127 c.p.
Il GIP ha rispettato tale disposizione, fissando udienza all’esito della quale ha
pronunciato l’ordinanza impugnata.
I ricorrenti adducono nella fattispecie in esame vizi motivazionali del
provvedimento impugnato, che, neppure nell’ipotesi in cui risultasse violato il
contraddittorio per l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona
offesa che abbia chiesto di essere informata, sarebbero ammissibili. Ed invero,
così come ripetutamente evidenziato da questa Corte è inammissibile il ricorso
per cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione per vizi di
motivazione, che non si risolvano in violazioni del contraddittorio, ovvero per
“errores in iudicando”, fondati su una diversa interpretazione della legge
sostanziale (Sez. 1, n. 9440 del 03/02/2010 Rv. 246779).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2016
dell’archiviazione medesima ritenuta in più punti contraddittoria.