Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 750 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 750 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARPELLINI MANILA N. IL 03/07/1974
avverso la sentenza n. 5928/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 04/12/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 13 aprile 2012 dal Tribunale di Piacenza, appellata da SCARPELLINI Manila, dichiarata
responsabile del delitto di falsità materiale in certificato medico, in concorso, commesso intorno
al 20 giugno 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, integrato da memoria, deducendo vizio di motivazione sul ricorrere della responsabilità affermata non oltre ogni ragionevole dubbio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto le censure prospettate tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento
del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto all’imputata riposava nella testimonianza della persona offesa, anche sulle ammissioni della prevenuta, la cui credibilità è adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che
poteva trarsi dal contenuto di messaggi fra l’imputata e la persona offesa visionati da u.p.g. e documentati in atti.
In particolare, la responsabilità per il concorso nel falso è sufficientemente provata al di là di
ogni ragionevole dubbio dalle sentenze dei giudici del merito laddove vien accertato che proprio
la stessa si era impossessata dei fogli di ricettario per consentire all’amica SCARAMUZZA Sara
di utilizzarli al fine di giustificare assenze dal lavoro; irrilevante è quindi la dimostrazione
dell’eventuale materiale redazione dei falsi quando sia accertato che la fornitura del supporto
cartaceo intestato al Dr. BORDONARO, strumento indispensabile per la formazione del falso,
era avvenuta pacificamente ad opera della ricorrente.
La sentenza impugnata non è quindi sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione non
deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come nel
caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto
decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia logica:
insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P .Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2015.

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