Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 750 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 750 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONIGLIO MARIA N. IL 12/09/1975
avverso l’ordinanza n. 20/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 08/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. rioli cenco
5i tAO& Ns. cAte,ri-)0 (52.,
c2t,te, ’74

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 01/10/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza deliberata 1’8 febbraio 2013, il Tribunale di Sorveglianza di
Caltanissetta disponeva la revoca della misura alternativa dell’affidamento in
prova in casi particolari alla quale era stata ammessa Con/figlio Maria, per avere
la condannata il giorno 28 dicembre 2012 acquistato e poi assunto sostanza
stupefacente; comportamento ritenuto incompatibile con la prosecuzione della

2.

Il difensore della condannata ha proposto ricorso per cassazione

denunciando la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 51 ter ord. pen.
sull’assunto che il tribunale aveva deliberato la revoca della misura alternativa
decorsi trenta giorni dalla sospensione disposta dal magistrato di sorveglianza.
Tale censura è stata ribadita con memoria difensiva, nella quale, replicando alla
requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte, nella
quale si affermava che il mancato rispetto del termine, pur sussistente, non
influiva sulla validità del provvedimento di revoca, si sostiene che il mancato
rispetto del termine di cui trattasi non può non produrre effetti, tra i quali anche
quello di ritenere validamente espiata la pena nel periodo compreso tra
l’adozione del provvedimento di sospensione (4 gennaio 2013) e la data di
deposito del provvedimento di revoca della misura (14 gennaio 2013).

Considerato in diritto

Il ricorso non ha fondamento.
L’infondatezza del primo motivo di ricorso risulta evidente alla luce della
giurisprudenza di questa Corte che ha precisato come la mancata osservanza del
termine di trenta giorni entro il quale, a norma dell’art. 51-ter ord. penit., deve
essere adottata la decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca
della misura alternativa, ha rilievo solo in relazione al provvedimento di
sospensione emesso dal magistrato di sorveglianza, nel senso che tale
provvedimento, attesa la prevista perentorietà del termine, perde efficacia se la
decisione del tribunale non interviene entro il termine predetto: di talché la
mancata osservanza di tale termine non assume invece alcuna rilevanza in
relazione al provvedimento di revoca della misura emesso dal tribunale,
considerato che in relazione alla ritardata pronuncia di quel provvedimento non è
prevista alcuna sanzione processuale (in termini Sez. 1, n. 1403 del 16/02/1999
– dep. 01/04/1999, Maresca M., Rv. 213255, e più di recente Sez. 1, n. 44556
del 18/11/2010 – dep. 20/12/2010, Catalano, Rv. 248986), fermo restando, per
altro, che avendo il tribunale disposto la revoca della misura – non ex tunc ma

prova.

con decorrenza dal 28 dicembre 2013 – non è controverso che del periodo,
successivo a tale data, trascorso dalla Coniglio in regime di detenzione
inframuraria, si debba tener conto nella determinazione del fine pena.

2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc.
pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

P.Q.M.

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