Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 75 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 75 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MARCONETTO SANDRA N. IL 19/02/1980
avverso la sentenza n. 1061/2010 TRIBUNALE di CUNEO, del
27/01/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
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sentite le conclusioni del PG Dott. S’Ide,Az..SZt, r?4

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Uditi difensor

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Data Udienza: 22/11/2012

In fatto e in diritto
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Marconetto Sandra avverso la sentenza
emessa in data 27.1.2011 dal G.I.P. del Tribunale di Cuneo con la quale, ai sensi
dell’art. 129 c.p.p. veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti della
medesima Marconetto in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. a) C.d.S.
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione
degli atti al Prefetto per quanto di competenza.
Prefetto poiché assume che ne difettava qualsivoglia competenza, dal momento che la
sanzione amministrativa ora prevista dalla L. 120/2010 per la fattispecie de qua non
poteva trovare applicazione retroattiva stante la previsione dell’art. 1 L. 689/81.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nella ipotesi di assoluzione perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato,
sussiste l’interesse dell’imputato ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., ad
Impugnare con ricorso per cessazione la statuizione concernente l’ordine di
trasmissione degli atti all’autorità amministrativa per l’applicazione delle sanzioni
relative a un illecito depenalizzato (Cass. pen. Sez. Un., n. 25457 del 29.3.2012, Rv.
252693).
Trattandosi di illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 1 della L. 689 del 1981, dal
momento che la norma che lo prevede (la n. 120 del 29.7.2010) è entrata in vigore
successivamente all’epoca di commissione del fatto, risalente al 2.4.2010, non può
trovare applicazione la relativa sanzione.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al
punto concernente l’ordine di trasmissione degli atti al Prefetto, con eliminazione della
relativa statuizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la
trasmissione degli atti al Prefetto, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma, il 22.11.2012

Deduce la violazione di legge, dolendosi della disposta trasmissione degli atti al

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