Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 75 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 75 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Boccia Donato, nato il 10/01/1954;

Avverso l’ordinanza n. 2573/2014 emessa il 02/12/2014 dal G.I.P. del
Tribunale di Avezzano;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 10/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 02/12/2014, il G.I.P. del Tribunale di Avezzano
convalidava l’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria a Bisegna il 30/11/2014 nei
confronti di Donato Boccia – per il reato di cui all’art. 23, comma 4, della legge
18 aprile 1975, n. 110 – ritenendolo giustificato dalla flagranza del reato,
connessa allo svolgimento di attività di bracconaggio, poste in essere in concorso
con Gianni Di Vincenzo, all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo; all’esito della

polizia giudiziaria.
I due indagati, in particolare, venivano sorpresi mentre si trovavano a
caccia, in abiti e con attrezzatura venatoria, in località Anterna; dopo averli
inseguiti, gli agenti del Corpo Forestale di Gioia di Marsi intimavano di fermarsi ai
due soggetti, che però si davano alla fuga procedendo in direzioni diverse,
approfittando della fitta vegetazione che circondava l’area boschiva in questione;
il Boccia e il Di Vincenzo, infine, venivano individuati e arrestati dopo un breve
inseguimento.

2. Avverso tale ordinanza il Boccia, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla
ritenuta sussistenza della flagranza del reato per il quale si procedeva, atteso
che il Boccia non era stato identificato sul luogo dell’accertamento, né lo era
stato immediatamente dopo, com’era dimostrato dall’assenza di tracce
riconducibili all’indagato.
Si evidenziava, inoltre, che le attività di perquisizione eseguite presso le
abitazioni del Boccia, ubicate a Opi e a Tivoli, in zone notevolmente distanti da
quelle nelle quali era stato eseguito l’originario accertamento, davano esito
completamente negativo, a conferma dell’estraneità dell’indagato al reato che gli
veniva contestato.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che il procedimento di identificazione del Boccia,
effettuato nell’immediatezza dei fatti in contestazione, deve ritenersi esente da
censure, atteso che la polizia giudiziaria aveva proceduto nei suoi confronti dopo
2

convalida veniva applicata al Boccia la misura dell’obbligo di presentazione alla

avere udito uno sparo – collocato cronologicamente alle ore 15.30 del
30/11/2014 – che veniva ricollegato all’indagato visivamente, mediante l’uso del
binocolo. Dopo lo sparo, l’indagato veniva visto mentre era intento a togliere le
piume da un animale presumibilmente abbattuto con il colpo dell’arma da fuoco
di cui era stato udito lo sparo.
Subito dopo, gli agenti del Corpo Forestale di Gioia di Marsi raggiungevano il
Boccia, che veniva identificato dagli stessi agenti procedenti, che lo trovavano
con uno zaino militare sulle spalle, vicino al Di Vincenzo, il quale, a sua volta,

Dopo l’intimazione a fermarsi, ì due soggetti si allontanavano dal luogo nel
quale si trovavano attraverso la boscaglia, venendo fermati in seguito a un breve
inseguimento. Il Boccia, in particolare, in un primo momento, riusciva a
dileguarsi attraverso la fitta vegetazione dell’area boschiva nella quale si
trovava, venendo infine arrestato, intorno alle ore 15.50, mentre stava
rientrando presso la sua abitazione.
Nel caso di specie, dunque, veniva effettuata un’identificazione visiva diretta
del Boccia, cui faceva seguito il suo immediato inseguimento da parte della
polizia giudiziaria e il suo arresto nei pressi della sua abitazione. Tali attività
investigative venivano eseguite in stretta correlazione sequenziale, evidenziando
l’esistenza di una contiguità spaziale e temporale idonea a dimostrare il
collegamento diretto tra l’indagato e l’azione delittuosa posta in essere in
concorso con il Di Vincenzo, che legittimava l’arresto in flagranza di reato di cui
si controverte.
Ne discende che, nel caso in esame, ci si trova di fronte a un’ipotesi di quasi
flagranza, così come canonizzata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
«La quasi flagranza che legittima l’arresto presuppone una correlazione tra
l’azione illecita e l’attività di limitazione della libertà che pur superando
l’immediata individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta comunque
la riconduzione della persona all’illecito sulla base della continuità del controllo,
anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento, siano
le parti lese o gli agenti della sicurezza» (cfr. Sez. 6, n. 19002 del 03/04/2012,
Rotolo, Rv. 252872).
Quanto, infine, all’esito negativo delle perquisizioni domiciliari eseguite
presso le abitazioni del Boccia, alle stesse deve essere attribuito un rilievo
processuale neutro, tenuto conto del compendio indiziario acquisito,
univocamente orientato in senso sfavorevole all’indagato, certamente idoneo a
giustificarne l’arresto in flagranza di reato nei termini correttamente esaminati
nelle pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato.

3

imbracciava un fucile.

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Donato Boccia deve
essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2015.

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