Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7495 del 03/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7495 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GOR1 MARIO N. IL 09/05/1972
2) CAMILLONI MASSIMO N. IL 11/10/1968
avverso la sentenza n. 82/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del
30/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del DottA • P .V IOLA
che ha concluso per l* inammiss ib il ith de i ricorsi;

Udito, per la parte//vile, l’Avv
Udit i difensor Avv. S-MONTI per il Gori e Avv.C.PLIK in sost .avv.
R.Brunell i per il Camilloni che insistono nell’accoglimento
dei rispettivi ricorsi;

Data Udienza: 03/12/2012

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Ancona,GORI MARIO e CAMILLONI
MASSIMO,all’epoca dei fatti agenti della Sezione Polizia Autostradale di
Pane r per rispondere dei reati di concorso in concussione continuata e falsiil GORI colpevole dei reati ascrittigli,qualificato il fatto di cui al capo h) come truffa aggravata dall’abuso dei poteri inerenti una pubblica
funzione (ex artt.640 e 61 n.9 cp) e l concessegli le attenuanti generiche
prevalenti sulle contestate aggravantipritenuta la continuazione tra detti
reati,lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ,con conseguente pena accessoria dell’interdizione dai pp.uu. per pari du-

rata

e confisca delle somme nella disponibilità di tale imputato ed assol-

veva il CAMILLONI dai reati di concussione sub A) e B) per non aver commesso
il fatto e dal reato di falso sub C) perchè il fatto non costituisce reato.
Avverso detta sentenza il PM presso il Tribunale anconetano proponeva ammalo nel confronti del solo CAMILLONI che,a sua volta,proponeva appello incidentale e,dal canto suo,i1 GORI proponeva appellopsegnatamente contestando
l’assenta attendibilità della prova accusatoria specifica e dei relativi
asseriti riscontri.
Con sentenza in data 30-6-2011,1a Corte di Appello di Ancona,in riforma della sentenza appellata,dichiarava NDP nei confronti degli imputati in ordine
al reato sub 11),come ritenuto nella decisione di I” grado (truffa aggravata),
perchè estinto per prescrizione e dichiarava il CAMILLONI Colpevole dei reati di concorso in concussione continuata di cui al capo A) e del reato di
falsità ideologica in
atto pubblico sub C) e t concessegli le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione,lo condannava alla pena di anni due e mesi nove di reclusione o rideterminando nella stessa misura la pena nei confronti del GORI,con pena accessoria dell’interdizione dai pp.uu. per pari durata della pena a ciascun imputato.
Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi del gravame,a mezzo dei rispettivi difensori:

tà ideologica aggravata,con sentenza in data 17-9-2003,detta AG dichiarava

I)Violazione dell’art.606 lett.e) cpp. per travisamento della prova in ordine al dato storico dell’orario durante il quale sarebbe stata posta in essere la condotta contestata;
2)Yiolazione dell’art.606 lett.e) cpp. per illogicità della motivazione in
riferimento alla irrilevanza del mancato ritrovamento della somma frutto
tanze probatorie;
3)Violazione dell’art.606 lett.c) ed e) cpp. per travisamento delle risultan

della condotta concussiva di cui al capo A) dell! imputazione e alle risul-

ze probatorie ed illogicità della motivazione nella parte relativa alla credibilità delle persone offese di cui al capo A) dell’imputazione,nonchè omes
sa valutazione su specifiche eccezione al riguardo;
4)Violazione dell’art.606 lett.e) cpp. per travisamento delle risultanze pro
batorie,omessa motivazione su eccezioni rilevate nell’atto di impugnazione
per la vicenda di cui ai capi B) e C) della rubrica e contraddittorietà del—
‘la stessa in ordine alle relative circostanze dedotte con l’atto di appello;
GAMILLONI:

I)Yiolazione dell’art.606 lett.b) cpp. per erronea applicazione della legge

penale in relazione agli artt.40 cpv.,II° e 43 cp.,con illogicità e contrad-

dittorietà della motivazione,segnatamente riferibile alla prova della pie-

na consapevolezza del ricorrente della condotta del coimputato e t quindi,dell’elemento psicologia° del reato anche nei confronti del deducente p in une
alla prova dell’elemento volitivo della cehnata condotta contestata;
2)Víolazione dell’art.606 lett.b) ed e) cpp. per erronea applicazione della
legge penale in relazione agli artt.II° e 40 cpv.cp.con relativa illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla rilevanza della condotta
del ricorrente agli effetti dell’obiettiva strumentalità alla commissione
del reato plurisoggettivo,c0n indicazione del contributo asseritamente fornito ad altri e di cui costoro si siano serviti;
3)Violazione dell’art.606 lett.e) cpp. per illogicità della motivazione
in merito alle asserite contraddizioni delle alchiarazioni del ricorrente
sulla ricostruzione e ricordo dei fatti contestati.

Tanto premesso r osserva la Corte che,quanto al ricorso del GORI,i motivi
sub I) e 2) sono inammissibili r costituendo censure in punto di mero fattopeui l peraltro,la Corte territoriale anconetana ha fornito adeguata e

corretta risposta (cfr.foll.I0 ss.gg.sentenza impugnata).Del pari Laame
missibile per manifesta infondatezza il motivo sub 3),avendo l’impugnato
sentenza puntuaLmenente,logicamente e motivatamente rappresentato le moltà delle persone danneggiate,non mancando di sottolineare i plurimi riscontri,anche logici,a1 detto dei denuncianti r attraverso il richiamo ai
significativi dati emergenti dal contributo •testimoniale del Ciancaleoni

e dal tenore della telefonata effettuata dal Kantzavelos al Pronto intrventopfelicemente qualificata dalla Corte anzidetta quale “registrazione
a caldo” dello sfogo del denunciante per il torto subito che “fotografa”
lo stato d’animo in cui lo stesso si era venuto a trovare (cfr.fol.23).
Del pari incensurabilipin punto di coerente risposta motivazionale,le
controdeduzioni alle censure difensive r anche avuto riguardo al contributo significativamente puntuale ed apprezzabile dei dati forniti dalle
indagini in ordine all’individuazione degli imputati in relazione al tempo ed al luogo del loro operato (cfr. testi Fragasso e Baronicini-fol.25
e 26 sentenza impugnata),senza trascurare il determinante contributo offerto dal ‘riconoscimento in sede di incidente probatorio effettuato dai
due camionisti ,fin dall’immediatezza,prima informalmenteppoi formalmente

in detta sede istruttoria (cfr.fol.25)
Quanto al motivo sub 4),l’insussistenza di ragionevoli condizioni legit-

timanti il richiamo all’art.I29 cpp.,a fronte della dichiarata estinzione
del reato sub B) per prescrizione (cfr.fol1.34 is.gg.),rende palese l’infondatezza della doglianza del ricorrente al riguardo,mentre,quanto al
reato sub C),si caratterizza dall’assoluta genericità del gravame,fermo
restando,anche per intuibili,logiche ragioni di interconnessione con i
fatti di cui all’imputazione sub B),la corretta sussistenza della falsità
ideologica di cui al capo C).

tepaici ragioni oggettive e soggettive in ordine alla piena attendibili-

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Quanto al ricorso del Camilloni,i motivi sub I) e 2),intuibilmente interconnessi La punto di applicabilità dell’art.40 00.2″ cp.,sono infondati,
avuto riguardo alla dettagliataplogicapcorretta e motivata motivazione espressa dalla Corte anconetana a supporto dell’accoglimento dell’appello del PM avverso la decisione assolutoria di I” grado.
Ed in effetti,i1 comprovato coinvolgimento del ricorrente ai fatti posti
in essere dal coimputato GORI,con ineludibile consapevolezza e volontà
si é offerto un contributo incidente sulla produzione dell’evento La ter-

mini di ragionevole concorso causalepemerge palese dalla risposta offerta in sentenza su detti aspetti (cfr.fol1.39 ss.gg. con particolare riferimento ai fol1.42,43,44,45),non senza che la Corte anconetana si fosse

fatta motivato carico di sottolineare in che termini di incidenza causale la condotta del ricorrente fosse valsa ad un contributo determinante

‘agli effetti della causazione dell’evento,a prescindere dall’effettivo
Lagiusto profitto di tanto.
Il motivo sub 3) segue intuibilmente la sorte degli anzidetti motivi smb
I) e 2),rappresentando,peraltro,un pur abile tentativo defensivo di “emarginaresegnstamepte in punto di cosciente consapevolezza della predetta

condotta illecita contestata,la figura del CAVILLONI dal contesto,anche
globale,dei fatti La termini modali e di efficienza causale.
Non a caso,l’impugnata sentenza,proprío in risposta a tali censure r non
ha mancato di sottolinearne l’infondatezza in termini di assoluta specificità anche logicaoltre che modale,con il motivato coinvolgimento nei
fatti contestati anche del ricorrente (cfr. segnatamente fol1.44,45 e
46 sentenza impugnata).
Tutto ciò consideratopanche a palese smentita di qualsivoglia inotizzabilità di condizioni legittimanti la corretta applicabilità dell’art.
129 cpv.epp.,i1 reato di cui al capo C),avuto riguardo al titolo dello
stesso ed all’epoca del fatto,va dichiarato estinte per sopravvenua prescrizione in corretta applicazione dei canoni di cui all’art.157 op.
In tali sensi ri.npugnata sentenza va annullata senza rinvio.

di compartecipazione affatto ipotetica o “putativa” a tale condotta,cui

A questo punto s’impone d’ufficio la necessaria verifica dei principi di

cui all’art.2 co.4 cp.,posto che,per effetto dello ius superveniens in tema di delitto ex art.3I7 cp. ‘cfr.art.I 0 ,3.75 L.6-11-2012 n.I90),mentre,
da un cant•,questo ha limitato il reato di concussione alla sola ipotesi
del pubblico ufficiale che t abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
“costringe” taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo,
denaro o altra utilità,con aumento della pena base da quella di quattro a

quella di sei anni di reclusione,dall’altro,ha inserito la figura del delitto di cui all’art.3I9 quater cp.,quale “induzione indebita a dare o promettere utilità”.
Ci

premessopoccorre precisare che,come diffusamente spiegato nella senten-

za Roscia,recante pari datapsecondo la terminologia seguita dal codice,che
si riallaccia alla tradizione dogmatica ricevuta,l’espressione “costringe”
comprende tanto la violenza assoluta quanto quella morale.Ma il termine,

calato in un contesto in cui la costrizione deve,comunque,essere una condotta rientrante nel potere dell’agente (l’abuso è ancora una modalità di questo potere),deve necessariamente restringere la sua portata semanticapdato
che è ben difficile immaginare che nell’art.3I7 cp.la costrizione possa
configurarsi come violenza assoluta o chepin altri termini,l’uso non con-

sentito della forza fisica non esuli dai poteri conferiti al soggetto,tanto

che,se attuato,non integrg;reati di diversa natura da quelli propri del pubblico ufficiale.
Resta coel,nell’ambito operativo dell’art.3I7 cp.,la violenza moralepla
quale,per definizione,si manifesta attraverso la prospettazione di un danno ingiusto,una minaccia in senso proprio.Talchè,non essendo consentito
all’interprete operare una “gerarchia tra le minacce”,integra costrizione
ai sensi dell’attuale art.3I7 cp. qualunque violenza morale attuata con
abuso di qualità o di poteri che si risolva nella prospettazione,esplicita o implicita,di un male ingiusto recante danno patrimoniale o non patrimoniale,costituito da danno emergente o da lucro cessante.
Orappoichè anche l’art.3I9 quanter cp. suppone parimenti un’intimidazione
psicologica r dato il carattere residuale della norma (è induzione

tutto quel-

lo che non è costrizione),rientre invece nell’ambito dell’art.3I9 quater
cp. la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavore-

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voli derivanti dall’applicazione della legge per ricevere il pagamento o
la promessa indebita di denaro o altra utilità.

si tratta,cioè e pur sempre ,della prospettazione di un male,ma,nella
specie,questo non è ingiusto ed anzi il soggetto che lo dovrebbe legittimamente subire mira ad evitarlo,consentendo l’indebita richiesta.
Ne risulta che la distinzione tra le ipotesi di cui all’art.3I7 cp. e quelle di cui all’art.319 quater dello stesso codice non attiene all’intensità
ne:minaccia o meno in senso giuridico.E si comprende allora perchè nella
novellazione legislativa,i1 soggetto indotto non sia più considerato come

psicologica della pressione esercitata,sibbene alla qualità di tale pressio-

vittima ma come autore di reato che mira ad un risultato illegittimo a lui
favorevole.
Posto che la sentenza impugnata ha determinato la pena base in ordine al
reato sub A)—ritenuto più grave—nella misura di anni quattro di reclusione,è evidentepin corretta applicazione del principio di diritto tracciato

dall’art.2 co.4 cp.innanzi cennato,che s’impone la motivata verifica del se

la condotta degli imputati debba ascriversi alla fattispecie della “costrizione” ovvero della “induzione” rispetto ai soggetti che danno o promettono denaro o altra utilità,con conseguente richiamo alle rispettive figure
criminose oggi in vigore dell’art.317 cp. ovvero di quella dell’art.3I9
quater cp.e conseguente corretta determinazione della pena base.

Tanto premesso,poichè l’art.3I7 cp.oggi modificatoppuniva entrambe le con-

dotte del pubblico ufficiale,l’interprete,valendosi dei criteri appenna
innanzi tacciati o ricondurrà le imputazioni

precedentemente elevate alla

prima o alla seconda norma,trascurando la terminologia impiegata nel capo

di imputazione che riflette la generica endiadi “costringe o induce” utilizzata nella disposizione precedente.
In tali sensi s’impone l’annullamento della sentenza impugnata in ordine

al reato di cui al capo A),con rinvio per nuovo giudizio su tale capo,oltre
che per la rideterminazione della pena,per effetto dell’estinzione per
prescrizione del reato sub C),alla Corte di Appello di Perugia,competente

ex art.I75 disp.att.cpp.ij combinato disposto con l’art.623 lett.c) cPP,

P .Q.11.
ANNULLA la sentenza impugnata limitatamente al reato di falso perché
estinto per prescrizione;ANNULLA la medesima sentenza La ordine al
reato di cui al capo A) e RINVIA per nuovo giudizio su tale capo alla

Così deciso La Roma,i1 3-12-2012

IL C

s

IIRE EST.

Corte di Appello di Perugia.

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