Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7491 del 28/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7491 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAMPIERI NICOLA N. IL 19/10/1967
avverso la sentenza n. 1798/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VENEZIA, del 26/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 28/01/2016
23308-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Zampieri Nicola
con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per art.
73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti ia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione
del (ft anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4,
sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare sentenza di
proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà
delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle
esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent.
15700 del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Di . a inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
sp se rocessuali e della somma di € 1500 in favore della Cassa delle Ammende.
ftí , l 28 gennaio 2016
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DEPOSUTA TA
CANCELLEFAA
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE