Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 749 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 749 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INCHINGOLA GIANCARLO nato il 21/04/1952 a NAPOLI

avverso la sentenza del 12/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 12/05/2015,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CAMERINO,
in data 13/12/2011, nei confronti di INCHINGOLA GIANCARLO confermava la
condanna in relazione al reato di cui all art. 646 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge in relazione alla omessa notifica dell’avviso di cui all’art.
415 bis cod proc pen.

responsabilita’.
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e in particolare alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione
condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto frutto della pedissequa riproposizione dei
motivi di appello senza nemmeno relazionarsi con il contenuto della sentenza di
secondo grado che – con motivazione specifica, congrua, coerente al contenuto
del fascicolo processuale – ha disatteso tali identici motivi. Di conseguenza, i
motivi di ricorso per cassazione devono considerarsi non specifici. La mancanza
di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2016

– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta

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