Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 748 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 748 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NASRALLAH SALEH nato il 01/01/1992

avverso la sentenza del 08/10/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 08/10/2015,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di
VIAREGGIO, in data 14/02/2013, nei confronti di NASRALLAH SALEH confermava
la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 73 DPR n. 309 del 1990
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla parametrazione e
quantificazione della pena.

aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per
circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena
congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del
reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2016

Il motivo è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli

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