Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7477 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7477 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
MENNA LUIGI N. IL 18/09/1988
avverso la sentenza n. 975/2011 TRIBUNALE di NOLA, del
03/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
conclusioni del PG Dott. C.
lette

Uditi difengór Avv.;

CD.-49A0

Data Udienza: 21/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 PG presso la Corte di Appello di Napoli ricorre avverso la sentenza di applicazione pena su
richiesta emessa nei confronti di Luigi MENNA, in data 3-12-2012, dal Tribunale di Nola per il
reato di falso in contrassegno assicurativo.
2.Deduce inosservanza di legge, richiamando la pronuncia delle sezioni unite penali di questa
corte n.20/1999, per omessa dichiarazione di falsità del contrassegno palesemente contraffatto

3.11 PG presso questa corte, dr. G. Izzo, con requisitoria scritta ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Il collegio, nel contrasto tra l’indirizzo giurisprudenziale per il quale l’omessa
dichiarazione di falsità di un documento in sede di applicazione della pena su richiesta,
non legittima questa corte ad adottare i provvedimenti previsti dall’art. 537 cod. proc.
pen., che richiedono una specifica motivazione implicante valutazioni di merito a
sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di
proporre, anche autonomamente, impugnazione (Cass. 44613/2005, Rv. 232717, e
17283/2008, Rv. 243593, 31953/2013, Rv. 256844) e quello che invece riconosce a
questa corte il potere di adottare direttamente i provvedimenti previsti dalla norma di
cui copra, non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge
pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la
sentenza di applicazione della pena su richiesta (Cass. n. 45861/2012, Rv. 254989),
ritiene di dare continuità a questo secondo orientamento.
3. Tale scelta muove dall’insegnamento delle sezioni unite penali di questa corte (Cass.
Sez. U. 20/1999, Rv. 214638)11 quale, nello statuire che con la sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti -decisione equiparata ad una sentenza di condanna
dall’art. 445, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.- il giudice è tenuto a dichiarare, ai
sensi del primo comma dell’art. 537 cod. proc. pen., l’accertata falsità di atti o di
documenti, ha pure precisato che la dichiarazione di falsità prescinde dall’affermazione
della

penale

responsabilità

dell’imputato,

essendo fondata esclusivamente

sull’accertamento -che si rende possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento,
pur nei limiti di una cognizione allo stato degli atti- della non rispondenza al vero
dell’atto o del documento.
4. Le sezioni unite hanno testualmente osservato che anche in tale giudizio ‘la necessità
dell’accertamento del fatto è inderogabilmente postulata, oltre che nell’ottica
dell’applicazione di cause di non punibilità, tanto ai fini del controllo dell’esattezza della
qualificazione giuridica, che si attua attraverso la verifica della corrispondenza del fatto
2

e chiede l’annullamento della sentenza in parte qua.

accertato con la fattispecie legale, quanto ai fini dell’applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie’, con la conseguenza che ‘l’accertamento del fatto contenuto
nella sentenza di applicazione della pena concordata può costituire, dunque, idonea
base giustificativa della pronuncia dichiarativa della falsità di atti o di documenti’.
5. Orbene, se l’accertamento del fatto, e quindi della non rispondenza al vero dell’atto o
del documento in caso di reato di falso, è insito nella pronuncia di applicazione della
pena su richiesta, non è dato comprendere quali ulteriori motivazioni implicanti

sarebbero riservate al giudice dell’esecuzione, cui l’opposto orientamento di legittimità
demanda la competenza alla declaratoria di falsità dell’atto o documento.
6. Poiché nella specie il giudice di merito risulta aver accertato il fatto attraverso
l’esclusione delle cause di non punibilità e verificato la corretta qualificazione giuridica di
esso, la falsità del contrassegno assicurativo, non dichiarata nella sentenza oggetto di
ricorso, può e deve essere dichiarata in questa sede.
7. L’annullamento in parte qua della sentenza impugnata va pertanto pronunciato senza
rinvio, contestualmente dichiarandosi la falsità del contrassegno assicurativo in
questione, di cui va ordinata la cancellazione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione ex art. 537
cod. proc. pen., e dichiara la falsità del contrassegno assicurativo apparentemente rilasciato
dalla Zurich Ass. SpA in relazione al veicolo targato CH9683D e ne ordina la cancellazione.
Roma, 21.1.2014

valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità, precluse a questa corte,

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