Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7475 del 21/01/2014

Penale Sent. Sez. 5 Num. 7475 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso l’ordinanza n. 261/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 12/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor vv.;

Data Udienza: 21/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

A.A. proponeva istanza di riabilitazione al

tribunale di sorveglianza di Bologna, che l’accoglieva con ordinanza del
19 febbraio 2010; il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di
Bologna ricorreva per cassazione e la prima sezione di questa Corte
annullava la predetta ordinanza, in quanto priva di motivazione sulla

2.

Il tribunale di sorveglianza di Bologna, in sede di rinvio, emetteva

nuova ordinanza con la quale rigettava l’istanza, in considerazione del
fatto che l’istante ha continuato a frequentare soggetti pregiudicati e
locali equivoci sostanzialmente fino all’attualità, dimostrando di
mantenere radicate condotte che si pongono al limite della legalità.
3.

La difesa del A.A. ha proposto ricorso per cassazione

denunciando il difetto di motivazione laddove fa riferimento a
procedimenti che si sono esauriti senza pregiudizio per l’istante e nella
parte in cui fa rinvio alle annotazioni di pubblica sicurezza, senza
riportarne il contenuto (cita cassazione penale, sezione prima, numero
155-1994).
4.

Il Procuratore Generale presso questa suprema Corte, Dott.

d’Angelo, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato; a prescindere dalle considerazioni della
Corte in ordine ai procedimenti per i quali vi è stata archiviazione o
assoluzione – dei quali evidentemente non si può tener conto, in
mancanza di approfondita analisi, a causa dell’esito positivo per il
richiedente – è invece irreprensibile la motivazione dell’ordinanza
laddove ritiene ostative alla riabilitazione le frequentazioni con soggetti
pregiudicati e di locali equivoci ove si esercita il gioco d’azzardo, in
quanto indicative del mantenimento di radicate condotte che si pongono
al limite della legalità.
2. Del tutto inconferente è la giurisprudenza citata dal ricorrente,
posto che il provvedimento impugnato non si limita a fare generico
riferimento alle annotazioni di pubblica sicurezza, ma ne indica in modo
1

sussistenza del requisito della buona condotta.

specifico il contenuto, con riferimento alle frequentazioni di persone e
locali da parte del A.A..
3. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 21/01/2014

p.q.m.

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