Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7474 del 28/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7474 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO ANNA N. IL 24/01/1945 parte offesa nel procedimento
c/
FARINA FRANCESCO N. IL 25/12/1960
avverso il decreto n. 833/2015 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
30/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 28/01/2016

23127-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Bruno Anna con atto a firma del difensore avverso
l’ordinanza di archiviazione sopra indicata
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione e violazioni di
legge;
osserva:
il ricorso è inammissibile in quanto la ricorrente non era persona offesa rispetto
al reato di cui all’articolo 373 codice penale, come affermato dalla giurisprudenza
di legittimità
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spes processuali e della somma di € 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Ro /l 1 28 gennaio 2016
i t nsore
Lf

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA