Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7474 del 28/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7474 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUNO ANNA N. IL 24/01/1945 parte offesa nel procedimento
c/
FARINA FRANCESCO N. IL 25/12/1960
avverso il decreto n. 833/2015 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
30/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 28/01/2016
23127-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Bruno Anna con atto a firma del difensore avverso
l’ordinanza di archiviazione sopra indicata
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione e violazioni di
legge;
osserva:
il ricorso è inammissibile in quanto la ricorrente non era persona offesa rispetto
al reato di cui all’articolo 373 codice penale, come affermato dalla giurisprudenza
di legittimità
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spes processuali e della somma di € 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Ro /l 1 28 gennaio 2016
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Lf
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE