Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7471 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7471 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1. CARETTO ORONZO
2. CHIRONI ANNA MARIA
avverso la sentenza 688/2012 della Corte di cassazione del 2.05.2012.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in UDIENZA CAMERALE dell’Il dicembre 2012 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA;
Lette le richieste scritte del Procuratore Generale, nella persona del
dott. Giovanni D’angelo, che ha concluso per la correzione dell’errore
materiale.

Data Udienza: 11/12/2012

FATTO E DIRITTO
CARETTO °ronzo e CHIRONI Anna Maria, parti civili costituite nel procedimento a
carico di OLIVA ELVINO, conclusosi con sentenza di questa Corte indicata in epigrafe,
con istanza ex art. 130 c.p.p., chiedono procedersi alla correzione dell’errore
materiale atteso che la Corte di Cassazione, dichiarata l’inammissibilità del ricorso
proposto dall’imputato condannava lo stesso alla rifusione delle spese processuali del
giudizio di legittimità, liquidando la quota relativa al CARETTO e non anche alla
CHIRONI.

L’istanza va accolta attesa la sua fondatezza
E’ risultato, infatti, che effettivamente questa Corte non ha provveduto alla
liquidazione delle spese processuali a carico dell’imputato ricorrente soccombente in
favore di CHIRONI Anna Maria, parte civile ritualmente costituita.

L’errore è certamente emendabile con la procedura di cui all’art. 130 c.p.p. (V. Sez. 2,

Sentenza n. 6809 del 13/01/2009 Cc. Rv. 243422, in sentenza si è statuito che la
procedura di correzione degli errori materiali è applicabile nel caso in cui la Corte di

cassazione abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle
spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta

omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile e che la
relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche
consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in
termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse).
L’errore denunciato va corretto come da dispositivo.
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo contenuto nel ruolo e nella sentenza documento
pronunziata il 2.05.2012 nei confronti di OLIVA Elvino (R.G. n. 3670/2011; n.
sentenza 688/2012, depositata il 7.06.2012).
Dispositivo che va così formulato:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché
alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di questo giudizio che
liquida: quelle in favore di Caretto Oronzo e Chironi Anna Maria in C 2.800,00 oltre
IVA e CPA e spese generali nella misura di legge; quelle in favore di Caretto Carmelo,
Caretto Vincenzo, Caretto Pasquale, unitariamente e complessivamente, in C
4.000,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza dell’Il dicembre 2012.

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