Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 747 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 747 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARMORALE ROCCO N. IL 2VO4/1970
avverso la sentenza n. 6035/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/11/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MARMORALE Rocco ricorre contro la sentenza d’appello specifica-
ta in epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e
635 cod. pen., e denuncia l’erronea applicazione della recidiva reiterata, assumendo
che le due precedenti condanne per violazione della disciplina sugli stupefacenti riguarderebbero fatti uniti dal vincolo della continuazione, per cui la recidiva da appli-
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché, allo stato degli
atti, avendo l’imputato subìto due distinte condanne per delitto, la recidiva non può
che essere qualificata come reiterata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.
carsi sarebbe quella semplice.