Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 747 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 747 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ACCARDI PIETRO nato 11 16/05/1956 a PALERMO
TORRES ROBERTO nato il 15/11/1974 a PALERMO
VENTIMIGLIA CORRADO nato il 24/12/1969 a PALERMO
avverso la sentenza del 30/03/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Data Udienza: 24/10/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 30/03/2015,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal
TRIBUNALE di FIRENZE, in data 11/01/2012, nei confronti di ACCARDI PIETRO,
TORRES ROBERTO, VENTIMIGLIA CORRADO, in relazione al reato, contestato in
concorso di cui all’ art. 628 CP e all’ulteriore rapina e al furto contestati al solo
ACCARDI Pietro.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti
ACCARDI PIETRO deduce: violazione di legge in relazione alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena .
Il motivo è inammissibile, la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che,
pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008,
Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo
cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per
circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena
congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del
reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596)
motivi:
TORRES ROBERTO e VENTIMIGLIA CORRADO deducono: violazione di legge
e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato. Il
motivo è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema
Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-
del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Peraltro, la Corte é in sede di motivazione-fornisce una spiegazione assai
dettagliata in ordine ai motivi per cui il riconoscimento del cittadino marocchino
originariamente sottoposta ad indagini era “uscito dall’indagine” (anche
precedentemente la confessione resa dal coimputato) , si richiama alla presenza
di un incidente probatorio ritenuto esplicitamente attendibile ed evidenzia come
vi sia un ulteriore riscontro data dal fatto che il ricorrenti erano stati trovati, in
sede di controllo poche ore prima della rapina, insieme, peraltro dopo essere da
poco giunti dalla Sicilia, così fornendo una motivazione specifica, congrua, logica,
coerente al contenuto del fascicolo processuale ed esente da vizi sindacabili in
questa sede.
VENTIMIGLIA CORRADO deduce inoltre violazione di legge in conseguenza
della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è
parimenti inammissibile. Anche con riferimento al VENTIMIGLIA, la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione
esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione
(Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il
principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice
di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez.
6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai
ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processualie ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 4/10/2016