Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7469 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7469 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Misuraca Mario, nato a Francavilla Fontana, 1’11/4/1962;

avverso la sentenza del 13/11/2012 della Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Cristina Mancini che insiste nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 13 novembre 2012 la Prima Sezione di questa Corte, previo rigetto
dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento proposta dal
difensore dell’imputato, dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Misuraca

Data Udienza: 28/11/2013

Mario avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che aveva confermato la sua
condanna alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 1.000 di multa per i
reati, riuniti sotto il vincolo della continuazione, di ricettazione, detenzione e porto
illeciti di arma comune da sparo.
2. Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. il Misuraca
eccependo l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di
Cassazione al difensore di fiducia dell’imputato, avv. Pietro Nocita, nominato

nomina della quale la Corte era pure consapevole, avendo, come già illustrato, deciso
sull’istanza di differimento proposta dal suddetto difensore. In proposito il ricorrente
sottolinea altresì come, per conforme giurisprudenza, il mancato rilievo dell’omessa
notifica da parte del giudice di legittimità costituisce svista nella lettura degli atti
integrante quell’errore di fatto azionabile attraverso il ricorso straordinario ai sensi
della disposizione da ultima menzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare che è deducibile col ricorso
straordinario, quale errore di fatto, la svista nella lettura degli atti interni al giudizio di
legittimità consistente nell’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti alla Corte
di cassazione non sia stato notificato al difensore di fiducia dell’imputato (Sez. 1, n.
40611 del 13 ottobre 2009, Boccioni, Rv. 245569; Sez. 6, n. 40628 del 16 ottobre
2008, Ianno’, Rv. 241526). Perché si tratti effettivamente di una svista classificabile
come mero errore di fatto è peraltro necessario che il mancato rilievo dell’omessa
notifica risulti effettivamente imputabile all’errata percezione delle risultanze in atti e
non ad una, opinabile o meno, valutazione da parte del giudice di legittimità, secondo i
consolidati principi fissati da questa Corte in merito all’ambito di applicazione del
mezzo di impugnazione attivato dal ricorrente (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002,
Basile P, Rv. 221280).

2. Dalla sentenza impugnata – e dallo stesso ricorso – si evince come la Corte, prima
di decidere il ricorso del Misuraca, abbia preliminarmente rigettato l’istanza di rinvio
dell’udienza proposta per proprio legittimo impedimento dal difensore dell’imputato,
provvedimento da cui si evince che i giudici della Prima Sezione abbiano ritenuto che
questi avesse comunque avuto conoscenza legale della fissazione dell’udienza
medesima a prescindere dalla regolare notifica al medesimo dell’avviso ex art. 610
c.p.p.. E’ dunque da escludersi che nel caso di specie i giudici di legittimità siano

contestualmente alla proposizione del ricorso deciso con la sentenza impugnata,

incorsi in un errore percettivo e deve pertanto concludersi per il difetto dei presupposti
legittimanti il ricorso al rimedio straordinario previsto dall’art. 625 bis c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 28/11/2013

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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