Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7469 del 11/12/2012
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7469 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CONIDI FRANCESCO N. IL 31/01/1974
CLMINISTERO ECONOMIA FINANZE
erso l’ordinanza n. 1335/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 12/05/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/effetto le conclusioni del PG Dott.
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Uditi
sor Avv.;
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Data Udienza: 11/12/2012
FArro
E DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con provvedimento depositato il
12/5/2011, confermò quello con il quale era stata revocata l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, disposta dal Tribunale di sorveglianza di
Catanzaro in data 27/4/2009, in favore di Conidi Francesco e dal predetto
opposta.
Lamenta il ricorrente che:
a) il provvedimento gravata aveva violato l’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 in
quanto aveva disposto la revoca nonostante l’interessato avesse documentato
redditi certi (da lavoro dipendenti) inferiori alla soglia di legge;
b) la motivazione posta a sostegno del provvedimento in parola doveva reputarsi
manifestamente illogica e contraddittoria, oltre che fondata sopra travisamentodet .1,, ;ORD
con la conseguente abnormità della statuizione, in quanto aveva reputato di
trarre il convincimento sullo stato economico del ricorrente dall’acquisto da
costui effettuato, per un prezzo assai modico, di un piccolo stacco di terreno, al
fine di potervi edificare la casa familiare, con l’aiuto dei propri familiari e
l’accensione di un mutuo, il cui rimborso mensile non eccedeva l’ammontare di
un modesto estaglio locativo, il tutto senza prendere in adeguata considerazione
le ragioni addotte con l’opposizione.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte concludeva per il rigetto del
ricorso.
4. Il ricorrente depositava memoria illustrativa recante data 26/11/2012.
5. Il ricorso non merita di essere accolto.
La lamentata violazione di legge non sussiste. Dispone, infatti, il comma 2
dell’art. 96 del d.P.R. n. 115/2002 che l’istanza deve essere respinta, pur in
presenza di un reddito apparentemente conforme al parametro legale, «tenuto
conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni
personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte.» Non
v’è dubbio che l’accensione di un mutuo per 70.000 euro di capitale, l’acquisto di
un terreno, per quanto piccolo possa essere lo stacco e la previsione di edificarvi
un edificio, costituivano elementi di significativa sintomaticità rientranti nella
previsione normativa, restando, in ogni caso, asserto meramente labiale il
preteso aiuto dei parenti.
2. Il Conidi proponeva ricorso per cassazione.
Nel resto le censure risultano inammissibili essendo volte a rilevare vizio
motivazionale, in spregio alla previsione di legge (art. 99, u.c., del d.P.R. n. 115
cit.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Co iglier
Est.
Il Pres
nte
Così deciso in Roma l’11/12/2012