Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7467 del 15/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 7467 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso instaurato su richiesta della Corte di Cassazione, sez. 4,

nel

procedimento a carico di:
1) GIORDANO ANDREA, N. IL 5/6/1964,
avente ad oggetto la sentenza n. 37035/2010 della Corte di Cassazione del
13.12.2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Mario Fraticelli che ha chiesto la correzione
dell’errore materiale ravvisabile nella sentenza sopra indicata;

RITENUTO IN FATTO
1. Con richiesta depositata il 1.10.2012 il Consigliere della Quarta sezione
penale della Corte di Cassazione, dr. Luca Vitelli Casella, premesso che con la
sentenza indicata in epigrafe era stato definito il procedimento avente ad oggetto
due ricorsi proposti dall’imputato, mentre nel dispositivo per mero errore di
scritturazione si era enunciato il rigetto ‘del ricorso’, chiedeva al Presidente
titolare della sezione di voler valutare l’opportunità di procedere per la correzione
dell’errore materiale.
Veniva quindi disposta l’iscrizione a ruolo della descritta istanza, oggetto del
presente procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 15/11/2012

2. L’istanza di correzione di errore materiale non può esitare in alcuna
modifica testuale del dispositivo della sentenza indicata in epigrafe. Invero,
oggetto del procedimento sono stati effettivamente due ricorsi proposti dal
Giordano; e tuttavia, per quanto non reso esplicito da uno specifico
provvedimento, la trattazione congiunta degli stessi implica l’avvenuta riunione
dei medesimi e l’unicità del procedimento (in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 1531
del 06/04/1994, Langella, Rv. 197657).

ad oggetto il medesimo provvedimento, valgono ad ogni effetto come unico
ricorso, tant’è che “il parziale esito positivo dei ricorsi riuniti esclude che egli
possa essere condannato, per la parte concernente il ricorso dichiarato
Inammissibile, al pagamento di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.”
(Cass. 1531/1994, cit.).
Ne risulta la correttezza del dispositivo che, in ragione della implicita
unificazione dei ricorsi, menziona ‘il ricorso’ come oggetto del rigetto.
P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/11/2012.

Per effetto della riunione i ricorsi, proposti dal medesimo soggetto ed aventi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA