Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7462 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7462 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DAMIANI CARLO N. IL 27/03/1967 i etc=
nei confronti di:

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GERMINARIO FRANCESCO GIOVANNI DECEDUTO N. IL
04/08/1972
SANTANGELO LUIGI N. IL 14/08/1954
avverso l’ordinanza n. 34/2012 TRIBUNALE di BARI, del 08/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentîte le conclusioni del PG Dott. 12 4u„,,ge,.)
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Uditi difensor Avv.; //

<-1-te, o–t 7-11 i LAAA-G-fit Sk~ Data Udienza: 22/11/2013 Propone ricorso per cassazione, a mezzo di difensore munito di procura speciale, Danniani Carlo, parte civile nel procedimento penale iscritto a carico di Santangelo Luigi (nonché di Germinano Francesco poi deceduto), per il reato di diffamazione, commesso il 23 gennaio 2007. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza del Tribunale di Bari, in data 8 gennaio 2013, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello, proposto dalla stessa parte civile, contro la sentenza del Giudice di pace di Bari, in data 30 maggio 2012, di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. L'inammissibilità è stata dichiarata avendo il Tribunale osservato che l'articolo 38 del d. Igs. n. 274 del 2000 prevede, per il ricorrente che abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, il solo mezzo di impugnazione previsto per il pubblico ministero e cioè il ricorso per cassazione, essendo l'appello riservato ai casi di condanna a pena diversa da quella pecuniaria. Deduce l'impugnante di non avere mai proposto ricorso diretto al Giudice di pace, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo citato, e di avere proposto appello, ai soli effetti civili, ai sensi dell'articolo 576 cpp. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso. Il ricorso è fondato. Come correttamente rilevato dall'impugnante e dal Procuratore generale, l'articolo 576 c.p.p. è norma di carattere generale a proposito dei poteri di impugnazione della parte civile. Dalla stessa, la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza n. 23726 del 31/03/2010 , Rv. 247509; sent.n. 38699 del 18/06/2008 Rv. 242021; sent. n. 15223 del 14/02/2007 Rv. 236169 ), anche a Sezioni unite (v. in motivazione, Sez. U, sentenza n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236539) , ricava la configurabilità della legittimazione della parte civile ad impugnare con appello, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio : una legittimazione che si affianca a quella prevista, anche agli effetti penali, dalla disciplina speciale in materia di impugnabilità delle sentenze emesse dal Giudice di pace e che è regolata dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 274 del 2000, con riferimento alla posizione della sola persona offesa che abbia chiesto, con ricorso diretto, la citazione a giudizio dell'imputato. Nel caso di specie, pertanto, del tutto legittimamente la parte civile aveva impugnato la sentenza assolutoria del Giudice di pace, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 576 cpp; ed altrettanto illegittimamente tale potere è stato disconosciuto. Il provvedimento che ha assunto tale determinazione va annullato senza rinvio ex art. 620 cpp, e il Tribunale a quo deve essere nuovamente investito ai fini della celebrazione del giudizio di appello, agli effetti civili , non trovando, nella specie, applicazione l'art. 622 cpp che regola i casi di rinvio al giudice civile. L'art. 622, infatti, prevede la necessaria investitura del giudice civile, quando la Cassazione annulla la sentenza del giudice penale, limitatamente alle statuizioni civili, ovvero quando accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Nel caso di specie, si è in presenza di un caso diverso, che è quello dell'accoglimentomediante annullamento senza rinvio- del ricorso della parte civile contro una ordinanza di inammissibilità dell'appello, ossia contro un provvedimento che , in primo luogo, oltre a non avere neppure natura di sentenza, è a contenuto meramente processuale e, in secondo luogo, ha , di fatto, precluso la celebrazione del processo nel secondo grado di merito previsto, dal codice di rito, dinanzi al giudice penale, con le relative regole di giudizio: un processo in ordine al quale non valgono le previsioni dell'art. 622 cpp , avendo esse natura extra ordinem e non FATTO E DIRITTO essendo soggette, dunque, ad interpretazione analogica ( vedi , in motivazione, Sez. 2, sentenza n. 897 del 24/10/2003 Ud. (dep. 16/01/2004 ) Rv. 227966). PQM Annulla la ordinanza impugnata senza rinvio ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per il giudizio di appello. Così deciso in Roma il 22 novembre 2013 il Cons. est. Il Rresidente

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