Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7461 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7461 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

BERTI Davide, n. a Roma il 24\1\1979
avverso la Sentenza del Tribunale di Roma del
1\2\2012 (n. 1590\12);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Aldo Policastro,
che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 13/11/2012

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, lamentando :
2.1. la mancata rateizzazione della pena;
2.2. il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della
condanna;
3.3. il difetto di motivazione sulla confisca del veicolo.
Con memoria depositata in cancelleria il 2\11\2012, in risposta alle
considerazioni scritte del Procuratore Generale, il Difensore del ricorrente ha
ribadito i motivi di censura.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. In ordine alla prima doglianza formulata, va ricordato che questa corte di
legittimità ha statuito che “La decisione circa il pagamento rateale della multa
o dell’ammenda rientra nella discrezionalità del giudice secondo quanto
previsto dall’art. 133 ter cod. pen., e tale facoltà può essere esercitata
esclusivamente con la sentenza di condanna o con quella ad essa equiparata,
ai sensi dell’art 444 cod. proc. pen. Ne consegue che, nell’ipotesi di
applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai
costituire o9getto dell’accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti
medesime. E tuttavia consentito al giudice, ove ne sussistano le condizioni, di
esercitare il suo potere discrezionale, in quanto lo stesso non attiene alla
determinazione della pena ma alla sua esecuzione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 528
del 15/11/2005 Cc. (dep. 10/01/2006), Rv. 233146; cfr. anche, Cass. 27/05/2003, Riv.
225949; Cass. 20/09/1999, Riv. 214562).

Ne consegue che il mancato riconoscimento della rateizzazione non viola il
patto relativo alla applicazione della pena e non vulnera i diritti dell’imputato,
che potrà avanzare la richiesta in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 660 c.p.p.
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22780 del 12/05/2009 Cc. (dep. 03/06/2009), Rv.
243955).

3.2. Quanto alla doglianza relativa al beneficio della non menzione, va anche
qui rammentato l’insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui “In
tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare,
il ricorso contro la sentenza che non preveda il beneficio della non menzione
della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, discendendo il beneficio
richiesto, in caso di applicazione della pena, direttamente dagli artt. 24,
comma primo, lett. e) e 25, comma primo, lett. e) del d.P.R. n. 313 del 2002”

1. Con sentenza del 1\2\2012 il Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
applicava a BERTI Davide la pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed € 667= di
in relazione alla
ammenda (pena detentiva convertita in pecuniaria),
contravvenzione di cui all’art. 186, lett. c), C.d.S. per guida in stato di
ebbrezza di un’auto Fiat Bravo, con tasso alcolemico rilevato di g\I 2,49 (acc. in
Roma il 26\10\2008). All’imputato venivano irrogate le sanzioni accessorie della
sospensione della patente per anni uno e la confisca del veicolo.

(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5040 del 17/01/2012 Ud. (dep. 09/02/2012), Rv. 252130;
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22951 del 23/04/2001 Cc. (dep. 07/06/2001), Rv. 219111).

Al rigetto, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

3.3. Infine, in relazione alla disposta confisca, essendo l’applicazione di tale
sanzione amministrativa obbligatoria in caso di consumazione del reato di cui
all’art. 186 lett. c) C.d.S., non avendo il ricorrente allegato circostanze ostative
al provvedimento ablativo, correttamente il giudice di merito ha fatto
applicazione delle sanzioni accessorie previste dalle richiamate disposizioni
(sospensione della patente e confisca dell’auto).

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