Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7461 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7461 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI LEONARDO LEONARDO N. IL 15/01/1946
ROPERO MARIE JEANNE N. IL 11/03/1956
avverso la sentenza n. 4116/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FIRENZE, del 20/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/s,tite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/11/2013

Con sentenza in data 20-11-12 il GIP presso il Tribunale di Firenze disponeva
l’applicazione di pena ,ai sensi dell’art.444 CPP. ,nei confronti di DI LEONARDO
Leonardo e ROPERO Maria Jeanne,imputati dei seguenti reati: capo A,reato previsto
dagli artt.110CP e 216,co.IL.Fall.(per avere in concorso tra loro,i1 Di Leonardo quale
amministratore unico della Florentur s.r.1.,dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Firenze in data 15.6.2011,distratto beni ed apparecchiature aziendali,in
favore della ditta individuale BOSTON Travel RDL di Marie Jeanne Ropero,socia e
dipendente della società fallita,coniuge dell’imputato Di Leonardo,e beneficiaria
della distrazione patrimoniale, capo B,reato previsto dagli artt.110 CP e 223 co.II
L.Fall.,per avere il Di Leonardo,in concorso con la Ropero, cagionato con operazioni
dolose il dissesto della società Florentur s.r.l.dichiarata fallita il 15.6.2011 ,distraendo
i beni mobili come descritto al capo A),rendendola non operativa (con consegna alle
locatrici dei locali ove svolgeva l’attività), proseguendo tale attività con la Boston
Travel aperta nella stessa data e appositamente costituita(alla quale erano stati
trasferiti i rapporti bancari e di credito,in concorso con la Ropero).
In relazione a tali imputazioni il Giudice aveva disposto l’applicazione della pena con
concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante di cui
all’art.219co.2n.1 L.Fall.,e l’attenuante di cui all’art.62 n.6 CP.,determinata per
ciascun imputato in anni uno e mesi quattro di reclusione ,con la pena accessoria
della inabilitazione all’esercizio di imprese e di uffici direttivi,per anni dieci.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:
1-violazione di legge in riferimento all’art.444 CPP. denunciando che il giudice
aveva modificato la pena richiesta dalle parti,dopo aver rilevato l’erronea
determinazione della stessa,operando un giudizio di bilanciamento delle attenuanti
generiche con l’aggravante di cui all’art.219 comma 2 L.Fall. ,che secondo la
giurisprudenza di legittimità (della quale annoverava S.U.sent.n.21039 del 26-52011)configura un’ipotesi di continuazione nel reato,restando in tal modo escluso il
giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti.
Peraltro rilevava che il PM aveva escluso l’aumento di pena previsto dal citato
art.219 L.Fall.,non essendo stata menzionata tale aggravante nel capo di imputazione.
2- ai sensi dell’art.606 lett.b) CPP.la violazione o erronea applicazione dell’art.445
CPP.rilevando che,in contrasto con tale disposizione il giudice aveva disposto
l’applicazione della pena accessoria della inabilitazione dall’esercizio di imprese e
uffici direttivi per anni dieci,nonostante l’entità della pena principale fosse
determinata in misura inferiore ai due anni di reclusione-

RITENUTO IN FATTO

Il PG in Sede,con requisitoria chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza.
RILEVA IN DIRITTO
Va rilevato il fondamento del gravame.
Invero,premesso che la sentenza di patteggiamento,secondo l’orientamento
consolidato dalla giurisprudenza di legittimità,costituisce il frutto di un accordo
vincolante tra le parti,devono ritenersi inammissibili le censure che vengano
articolate da una parte in riferimento alle modalità di computo della pena ,ove questa
risponda alla pena finale richiesta ai sensi dell’art.444 CPP.
Tanto rilevato,devono ritenersi dotate di fondamento le censure avanzate da ciascun
ricorrente in relazione al secondo motivo di ricorso,ove si evidenzia che il giudice ha
applicato a carico degli imputati la pena accessoria prevista dalla legge nella misura
di anni dieci,pur in presenza di una pena principale inferiore al limite di anni due di
reclusione.Sul punto la decisione si pone in contrasto con i canoni giurisprudenziali
sanciti da questa Corte,che con sentenza Sez.V-in data 23 marzo 2011,e l 6083,ha
stabilito che ai sensi dell’art.445 comma primo CPP. resta preclusa la possibilità di
infliggere sanzioni accessorie quando la pena non sia superiore ai due anni di
reclusione.
Fondato è anche il motivo inerente alla mancata indicazione nel dispositivo della
sentenza del beneficio della sospensione condizionale,che risulta oggetto dell’accordo
pattizio.
Va,in conclusione pronunziato,in accoglimento del ricorso proposto nell’interesse
degli imputati,l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza,e gli atti vanno
trasmessi al Tribunale di Firenze-Uff.GIP per il corso ulteriore.

A sostegno del gravame menzionava sentenza Sez.V-del 23.3.2011,e sentenza del 214-11,n.160833-violazione o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt.163166 CP e all’art.444co.III CPP.
Sul punto evidenziava che il giudice dopo avere dato atto che agli imputati poteva
concedersi il beneficio della sospensione condizionale,non aveva provveduto in
conformità nel dispositivo. In tal senso si rilevava la violazione del terzo comma
dell’art.444 CPP osservando che il giudice è tenuto ad accettare la richiesta difensiva
che subordina l’applicazione della pena alla concessione del menzionato beneficio e )
in caso contrario, a rigettare la richiesta di patteggiamento.
Deduceva altresì la violazione dell’art.166 CPP. rilevando che il beneficio della
sospensione condizionale avrebbe dovuto essere esteso alla pena accessoria.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza.

PQM
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Firenze-Ufficio GIP-per l’ulteriore corso-

Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

Roma,deciso in data 12 novembre 2013.

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