Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 746 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 746 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TITAS MASSIMO N. IL 15/03/1967
avverso la sentenza n. 8933/200113CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO,

Data Udienza: 26/11/2014

cc: 26-11-14

FATTO E DIRITTO
1
Titas Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e carenza assoluta di motivazione in ordine alla
richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avanzata nei motivi di appello.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Questa Corte ha, infatti, già chiarito che il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare
espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo
accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne
implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad
affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, Sentenza n. 11907 del
13/12/2013, Rv. 259893, Coppola). E’ quanto avvenuto nel caso in esame, in cui la
Corte d’Appello ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza di sufficienti
elementi per affermare la penale responsabilità del prevenuto in base alla
testimonianza resa dall’agente operante,
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro
mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 26-11-14.

R.G. n. 12795-14

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