Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 746 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 746 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

MILAZZO ANTONINO nato il 29/05/1981 a PATERNO’

avverso la sentenza del 24/03/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 24/03/2015,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP
TRIBUNALE di FIRENZE, in data 24/09/2013, nei confronti di MILAZZO ANTONIbb
in relazione ai reati di cui all’ art. 628 CP (ritenuto più grave) e 624 bis CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di valenza
delle circostanze, in particolare in conseguenza del fatto che i all’esito della

riferimento alla pena base di anni quattro mesi sei come pena minima per il
delitto per come contestato, quando -proprio in conseguenza della concessione
delle circostanze attenuanti generiche regime di equivalenza-. Doveva invece
applicarsi la pena base di anni tre per il delitto non aggravato.
Il ricorso risulta manifestamente infondato. Infatti, la motivazione della
Corte d’appello evidenzia la presenza di caratteri specificamente indicati (l’avere
commesso fatti gravi e reiterate in breve arco di tempo, in danno di persone in
età avanzata, o decisamente anziana, il fatto che i delitti stessi abbiano
provocato danni ingenti) che giustificano la parametrazione della pena in una
entità comunque prossima al minimo e inferiore ai valori medi edittali. Ne
consegue che il riferimento ai minimi edittali risulta essere un mero lapsus
calami. Le sopra esposte considerazioni determinano la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 2_4.110/2016

concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza-si fa

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