Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7456 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7456 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

WANG Juanmei, nata in Cina il 07/01/1935

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, del
30/04/2013;

visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/02/2013k il il Gip del tribunale di Roma rigettava
l’istanza di dissequestro dell’autoveicolo Fiat Ivecoitt sottoposto a sequestro
preventivo, e l’istanza subordinata di concessione della facoltà d’uso dello stesso
mezzo proposta in favore di Wang Juanmei. Rilevava il giudicante che la richiesta
non poteva trovare accoglimento soprattutto perché il veicolo in questione risultava

Data Udienza: 05/11/2013

essere stato utilizzato il 12.1.2011 per il trasporto di merce presumibilmente
contraffatta, appena scaricata da un autoarticolato, dal deposito di via Esterfili n.
145 al magazzino di via Godrano 19; e che il veicolo era suscettibile di confisca ai
sensi dell’art. 474 bis cod. pen., motivo per il quale non poteva neppure essere
consentita la facoltà d’uso all’istante, potendo il bene essere disperso o deteriorato,
con conseguente pregiudizio per l’Erario.
Pronunciando sull’appello proposto in favore dell’imputato il Tribunale di Roma,

statuizioni.
Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’indagata avv. Maurizio Grio, ha
proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte
motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con unico, articolato, motivo d’impugnazione si deduce inosservanza od
erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc.
pen., con riferimento all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., per mancanza dei
presupposti giustificativi della misura cautelare. In particolare, si denuncia mancata
individuazione del vincolo di pertinenza tra il bene in sequestro ed i reati in
contestazione, sul rilievo che non v’era certezza alcuna che la merce trasportata
sull’automezzo fosse contraffatta, che, peraltro, una sola volta era stato utilizzato
da persona diversa dalla proprietaria. Si deduce, inoltre, mancata individuazione
del

fumus commissi delicti,

sul riflesso che, nonostante un’intensa attività

investigativa fondata anche su intercettazioni telefoniche ed ambientali ed un
accurato servizio di osservazione, non erano emersi elementi di sorta a sostegno del
coinvolgimento dell’indagata nella contestata attività delittuosa.
2. Le censure anzidette – esaminabili congiuntamente per identità di logica
contestativa – si pongono, in tutta evidenza, ai limiti dell’inammissibilità, posto che
sub specie della mancanza di motivazione, che sola potrebbe integrare la violazione
di legge deducibile con ricorso per cassazione avverso il provvedimento in tema di
cautela reale, tenta di veicolare improponibili censure al percorso motivazionale
dell’ordinanza impugnata. In proposito, è ben noto che l’art. 325 del codice di rito
limita l’ambito della ricorribilità delle ordinanze emesse ai sensi del precedente art.
324 cod.proc.pen. alle sole ipotesi della violazione di legge.
Né, d’altronde, potrebbe prospettarsi un’ipotesi di mancanza o di mera
apparenza di motivazione, tale, notoriamente, da integrare un vizio siffatto,
€./.

riconducibile al paradigma dlla violazione di legge (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 7472
del 21/01/2009, Rv. 242916). Ed infatti, il provvedimento de quo è assistito da
adeguata motivazione, in riferimento ai presupposti giustificativi della misura
2

con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il gravame con conseguenziali

cautelare, con particolare riguardo al fumus commissi delicti, alla stregua delle
menzionate risultanze investigative, né manca idonea giustificazione del ritenuto
nesso pertinenziale, alla luce di quelle stesse emergenze che consentivano di
ritenere che l’automezzo fosse stato realmente utilizzato per il trasporto di merce
contraffatta.

3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 05/11/2013

statuizioni espresse in dispositivo.

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