Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7455 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7455 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI LUCA ANDREA N. IL 02/09/1969
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avverso la seatenza n. 5/2012 TRIBUNALE di ALESSANDRIA, del
07/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
lette/stie le conclusioni del PG Dott. ViAAtiN/0 jit,44- elt,

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Alessandria, con ordinanza del 7 gennaio 2013 ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto da Di Luca Andrea, imputato del
delitto di diffamazione in danno di De Micheli Maria Elena e Savi Alberto, nei

che lo aveva condannato alla pena di euro 500,00 di multa ed alla rifusione delle
spese processuali in favore delle dianzi indicate parti civili.
L’affermata inammissibilità sarebbe derivata dalla esistenza della sola
condanna ad una pena pecuniaria senza condanna, altresì, al risarcimento del
danno, che avrebbe reso inappellabile la sentenza del Giudice di pace.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, lamentandone quale unico motivo una violazione di legge, posto
che l’articolo 574 comma 4 cod.proc.pen., applicabile anche ai procedimenti del
Giudice di pace, prevede che l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di
condanna penale estende i suoi effetti anche alle domande riguardanti la
condanna alle spese processuali.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua
requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, senz’altro, procedersi all’annullamento dell’impugnata ordinanza
in quanto il ricorso è fondato.
2.

Come, in effetti, ritenuto dalla giurisprudenza assolutamente

prevalente di questa Corte (v. di recente Cass. Sez. V 23 febbraio 2011 n. 20855
e Sez. V 29 novembre 2011 n. 6952) la disposizione del D.Lgs. n. 274 del 2000,
articolo 37, che consente all’imputato l’appello avverso la sentenza di condanna
a pena pecuniaria ed al risarcimento del danno emessa dal Giudice di Pace a
condizione che l’impugnazione aggredisca le statuizioni civili della sentenza, deve
essere coordinata con la generale previsione dell’articolo 574 cod.proc.pen.,
comma 4, per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza
riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che
dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti le spese
processuali, che hanno il loro necessario presupposto nell’affermazione della
1

confronti della sentenza del Giudice di pace di Alessandria del 26 settembre 2011

responsabilità penale (v. Cass. Sez. V 2 marzo 2006 n. 12609 e Sez. V 20
gennaio 2009 n. 7051).
Nella specie, la sentenza di prime cure conteneva la condanna
dell’imputato non solo ad una pena pecuniaria ma, altresì, alla rifusione delle
spese sostenute dalla parte civile e liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre
accessori di legge.
Ecco, quindi, che il Giudice dell’impugnazione avrebbe ben potuto entrare

3. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio
con trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per la celebrazione del
giudizio di appello, nel quale sarà onere del Giudice ad quem di valutare anche la
sussistenza o meno dell’intervenuta prescrizione dell’ascritto reato.
P.T.M.
La Corte, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Alessandria per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

nel merito dell’appello e non dichiarare inammissibile lo stesso.

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