Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 745 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 745 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASELLA SALVATORE N. IL 03/12/1985
avverso la sentenza n. 1898/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/11/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CASELLA Salvatore ricorre contro la sentenza d’appello specifica-

ta in epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337,
581 e 612 cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione:
1. in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che, a causa del diagnosticato disturbo della personalità, avrebbe dovuto essere prosciolto per totale

2. in ordine alla misura della pena, che sarebbe eccessiva.

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.

infermità di mente;

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