Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 745 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 745 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUTIGLIANI LEONARDO N. IL 03/10/1924
avverso la sentenza n. 22397/2009 TRIB.SEZ.DIST. di RUVO DI
PUGLIA, del 26/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per „..e
.1e,4

Udito e er la parte civile, PAvv
dit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 26.9.2011 il Tribunale di Trani, sezione distaccata di

Ruvo di Puglia, condannava Leonardo Rutigliani alla pena condizionalmente
sospesa di euro 200 di ammenda per il reato di cui all’art. 650 cod. pen.,
commesso il 19.9.2007, per non avere ottemperato all’ordinanza sindacale in
data 20.7.2007 per motivi di igiene e sicurezza pubblica con la quale gli veniva
ordinato di rimuovere i rifiuti depositati presso l’immobile di sua proprietà e di

2. Ha proposto appello, a mezzo del difensore di fiducia, il Rutigliani che
correttamente la Corte di appello di Bari ha qualificato ricorso per cassazione.
Si rileva che il giudice di primo grado non ha in alcun modo esaminato la
effettiva riferibilità dell’immobile all’imputato, indicato nella contestazione come
proprietario e, in tale qualità, destinatario dell’ordinanza sindacale. In specie, si
afferma che dalla documentazione allegata emerge che, a seguito di successione
testamentaria, la proprietà dell’immobile in oggetto è stata attribuita a soggetti
diversi dall’imputato ed, in particolare, ai nipoti della dante causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è manifestamente infondato per palese inconsistenza delle
censure, nè tali da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è
subordinato all’osservanza del precetto dei comma 1 e 3 dell’art. 606 cod. proc.
pen..
Invero, il ricorrente ha rilevato che era stata dedotta la errata riferibilità
dell’immobile oggetto dell’ordinanza sindacale e tale rilievo non è stato
esaminato dal giudice.
Il ricorso, quindi, non è inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione,
condizione che preclude, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la
possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio.
Conseguentemente, tenuto conto della mancanza di sospensioni del corso
della prescrizione, deve essere rilevata l’estinzione, ai sensi degli artt. 157 e ss.
cod. pen., per intervenuta prescrizione del reato.
La sentenza impugnata, pertanto, deve esser,e annullata senza rinvio, ai
sensi dell’art. 620 lett. a) cod. proc. pen., perché il reato è estinto per
prescrizione.

2

provvedere alla disinfezione.

P.Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso, il 18 dicembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA