Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7448 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7448 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MELANA MARIA ASSUNTA N. IL 07/06/1984
avverso l’ordinanza n. 5457/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/septe le conclusioni del PG Dott.
u–

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Nell’interesse di Maria Assunta Melana è stato proposto ricorso per cassazione awerso
l’ordinanza del 10/12/2012 con la quale la Corte d’appello di Milano ha dichiarato
l’inammissibilità, per genericità dei motivi, dell’appello proposto avverso la sentenza di
condanna di primo grado.
A fondamento dell’impugnazione, la ricorrente lamenta vizi motivazionali e violazione dell’art.
581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 e 180 del
codice di rito, per avere la Corte territoriale adottato il provvedimento de plano, senza fissare

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La dichiarazione di inammissibilità dell’appello non richiede l’osservanza delle forme
prescritte dall’art. 127 cod. proc. pen., in quanto la disciplina ivi stabilita non è
espressamente richiamata dalla norma generale di cui all’art. 591, comma secondo, cod.
proc. pen., la quale si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia “anche d’ufficio”
(Sez. 6, n. 48752 del 22/11/2011, Maddaluno, Rv. 251565).
Nella stessa prospettiva, si è rilevato che l’inammissibilità dell’impugnazione deve essere
dichiarata dal giudice, anche d’ufficio, senza l’osservanza di particolari formalità né obbligo di
previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest’ultimo posticipato all’eventuale
procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione awerso l’ordinanza (Sez. 3, n.
16035 del 24/02/2011, Amendola, Rv. 250280)
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 03/10/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

l’udienza camerale.

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