Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7447 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7447 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TRENTO
nei confronti di:
RUCINSKI BRUNO WOJCECH N. IL 23/09/1992
avverso l’ordinanza n. 186/2013 TRIBUNALE di TRENTO, del
23/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/septite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha proposto ricorso per
cassazione awerso il provvedimento con il quale il Tribunale di Trento aveva dichiarato la
nullità dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio, in
quanto non tradotti nella lingua dell’imputato alloglotta Rucinsky Bruno Wojcech.
Il ricorrente ha rilevato che tali atti erano stati notificati al difensore d’ufficio, in quanto
l’imputato aveva comunicato di non essere in grado di indicare un domicilio in Italia.
2. È stata depositata memoria nell’interesse del Rucinsky.

1. Il ricorso è inammissibile.
Come di recente questa Corte ha ribadito (v., ad es., Sez. 4, n. 16144 del 03/03/2011,
Basso, Rv. 249972), non è abnorme l’ordinanza del Tribunale che dichiari la nullità del
decreto di citazione a giudizio e ordini la restituzione degli atti al P.M.
Al riguardo, si è affermato che è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il
provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero
ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di
legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni
ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è detto che l’abnormità può discendere da ragioni di
struttura allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale,
ovvero può riguardare l’aspetto funzionale nel senso che l’atto stesso, pur non essendo
estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
In particolare, mentre secondo un orientamento pregresso (Sez. U., n. 28807 del 29.5.2002,
Rv. 221999), “…il giudice non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con
un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si
configurerebbe come abnorme”, con altro più recente (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009,
Toni, Rv. 243590) è stato ritenuto che “l’abnormità funzionale, riscontrabile… nel caso di
stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il
provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un
atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi
il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al
provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto
ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice”.
In definitiva, la regressione del procedimento non integra, di per sè solo, un atto qualificabile
come abnorme.
E nel caso di specie non ricorre né l’abnormità strutturale né quella funzionale. Nè il
provvedimento in questione determina una stasi del processo in quanto all’adempimento
richiesto il P.M. può comunque agevolmente ottemperare senza particolari conseguenze sulla
sorte del processo.
P.Q.M.

1

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma il 03/10/2013

Il Presidente

Il Componente estensore

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